Sez. 3, Sentenza n. 12542 del 22/11/1991 (Rv. 474724 - 01)
Procedimento civile - Notificazione - A mezzo posta | Rifiuto delle persone abilitate a ricevere l'atto in luogo del destinatario - Deposito nell'ufficio postale del piego contenente l'atto da notificare - "Vacatio" di giorni dieci dalla data del deposito ex art. 8 comma terzo della legge n. 890 del 1982 - Incidenza sulla durata dei termini perentori per l'impugnazione o l'integrazione del contraddittorio - Esclusione - Perfezionamento della notificazione.
Procedimento civile - Notificazione - A mezzo posta
In tema di notificazione degli atti per mezzo del servizio postale, la "vacatio" di dieci giorni dalla data del deposito nell'ufficio postale del piego contenente l'atto da notificare, prescritto dall'art. 8 comma terzo della legge 20 novembre 1982 n. 890 nel caso di rifiuto delle persone abilitate a ricevere l'atto in luogo del destinatario, tende solo ad assicurare un margine di tempo al destinatario posto nelle condizioni di prendere con ritardo conoscenza dell'atto ma non incide sulla durata dei termini perentori stabiliti dalla legge o dal giudice per l'impugnazione o per l'integrazione del contraddittorio; pertanto, nei confronti della parte che l'ha richiesta, la notificazione si perfeziona e produce i suoi effetti, compresi quelli impeditivi della decadenza, con il compimento della formalità del deposito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)