Sez. 3, Sentenza n. 1352 del 06/06/1962 (Rv. 252182 - 01)
VENDITA - GARANZIA PER VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RIDUZIONE DEL PREZZO - CITAZIONE DEL COMPRATORE PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO RESIDUO - RICHIESTA DI RIDUZIONE DEL PREZZO - DOMANDA RICONVENZIONALE - ACCERTAMENTO INCIDENTALE - DECISIONE CON PRONUNZIA MUNITA DI EFFICACIA DI COSA GIUDICATA.*
VENDITA - GARANZIA PER VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RIDUZIONE DEL PREZZO - CITAZIONE DEL COMPRATORE PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO RESIDUO - RICHIESTA DI RIDUZIONE DEL PREZZO - DOMANDA RICONVENZIONALE - ACCERTAMENTO INCIDENTALE - DECISIONE CON PRONUNZIA MUNITA DI EFFICACIA DI COSA GIUDICATA.*
Quando il compratore, convenuto in giudizio per il pagamento del residuo prezzo della cosa venduta, propone l'Azione quanti minoris allegando l'inadempimento del venditore all'obbligazione primaria di consegnare cosa immune da difetti di qualita che ne diminuiscano il valore in modo apprezzabile e chiede in conseguenza la riduzione del prezzo convenuto (art 1420 - 1492 cod civ), egli propone una domanda riconvenzionale (non gia una semplice eccezione) sulla quale il giudice e chiamato a giudicare con efficacia di giudicato e non incidenter tantum.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1492, Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)