Sez. 3 - , Ordinanza n. 22818 del 29/09/2017 (Rv. 645775 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - IN GENERE | Sottoscrizione “per conto” di una persona ben identificata – Spendita del nome – Configurabilità – Riconducibilità al mandato con rappresentanza – Necessità - Limiti.
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - IN GENERE
In tema di mandato con rappresentanza, la sottoscrizione “per conto” di una determinata persona, con espressa enunciazione del nome o di altra espressione che la identifichi, deve considerarsi come spendita del nome della stessa e, quindi, attività compiuta in sua rappresentanza, purché sia stato effettivamente conferito il relativo potere.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 1704
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)