Sez. U, Sentenza n. 9131 del 04/11/1994 (Rv. 488393 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE | Mancata utilizzazione di alcuni immobili - Opera pubblica realizzata in termini ridotti rispetto a quelli previsti - Provvedimento della P.A. che accerti che il bene non serve più all'opera pubblica - Necessità - Posizione giuridica del privato - Interesse legittimo - Giurisdizione del giudice amministrativo.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE
Nell'ipotesi di espropriazione per pubblica utilità di più immobili appartenenti a diversi proprietari, per stabilire se la mancata utilizzazione di alcuni di tali immobili determini l'insorgere del diritto soggettivo dell'espropriato alla retrocessione (art. 63 legge n. 2359 del 1865), tutelabile innanzi al giudice ordinario, ovvero costituisca a suo favore una posizione di interesse legittimo, al conseguimento di un provvedimento della P.A. che accerti che il bene non serva più all'opera pubblica (artt. 60 e 61 legge cit.), deve aversi riguardo all'opera complessiva programmata con la dichiarazione di pubblica utilità, nel senso che la seconda ipotesi ricorre quando l'opera sia stata effettuata, pur se in termini quantitativi ridotti rispetto a quelli originariamente previsti, e solo il suo completamento possa evidenziare "a posteriori" la non necessità di mantenere l'acquisizione di taluno degli immobili espropriati.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 60, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 61, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)