Sez. 2, Sentenza n. 24567 del 31/10/2013 (Rv. 628914 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE | Fatto del pagamento del credito azionato - Deducibilità ad opera del convenuto mediante domanda riconvenzionale - Necessità - Esclusione - Eccezione di estinzione - Sufficienza - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE
Il fatto del pagamento del credito azionato integra una eccezione (nella specie di estinzione del debito), che non deve essere dedotta in giudizio dal convenuto attraverso la proposizione di una domanda riconvenzionale, la quale postula l'autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono e una richiesta di un provvedimento positivo sfavorevole nei confronti dell'attore che vada oltre il rigetto della domanda dal medesimo proposta, mentre il giudice è comunque tenuto ad emettere una pronuncia di accoglimento o di rigetto su tutti i capi delle domande proposte dalle parti e su ogni eccezione che sia idonea ad influire sul rapporto sostanziale oggetto della controversia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 167 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)