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Sez. 1, Sentenza n. 8503 del 09/02/1988 Ud. (dep. 29/07/1988) Rv. 178978 - 01

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - IN GENERE - IPOTIZZABILITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1988-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178978-01

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - IN GENERE - IPOTIZZABILITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*

Deve escludersi la ipotizzabilità della legittima difesa allorquando si sfida altri, perché l'art. 52 cod. pen., sebbene non richiami esplicitamente l'involontarietà del pericolo di una reazione altrui, tuttavia necessariamente postula tale involontarietà, in quanto il concetto di pericolo non volontariamente causato e non evitabile deve intendersi essenzialmente collegato ai requisiti di un "pericolo attuale di una offesa ingiusta", non ravvisabile in colui che si fa promotore armato di una sfida con esplicita comminatoria di morte, essendo ragionevole la previsione di una reazione con forza da parte dello sfidato. (V mass n 172229).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)