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Sez. L, Sentenza n. 9001 del 03/12/1987 (Rv. 456295 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - AMMISSIBILITÀ - DISPOSIZIONE PATTIZIA PREVEDENTE, NEL CASO DI PASSAGGIO DI CATEGORIA, LA VALIDITÀ DELLA ANZIANITÀ TRASCORSA NELLA CLASSE OPERAIA O DEGLI INTERMEDI AI FINI DELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - RILEVANZA AI FINI DELL'ESCLUSIONE DELLA PREDETTA LIQUIDAZIONE - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1987-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456295-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - AMMISSIBILITÀ - DISPOSIZIONE PATTIZIA PREVEDENTE, NEL CASO DI PASSAGGIO DI CATEGORIA, LA VALIDITÀ DELLA ANZIANITÀ TRASCORSA NELLA CLASSE OPERAIA O DEGLI INTERMEDI AI FINI DELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - RILEVANZA AI FINI DELL'ESCLUSIONE DELLA PREDETTA LIQUIDAZIONE - INSUFFICIENZA.*

Il sistema di liquidazione a scaglioni dell'indennità di anzianità, ferma l'infrazionabilità del rapporto di lavoro e cioè dell'anzianità di servizio, è consentito dall'art. 2120 cod. civ., sicché la sua applicabilità - eventualmente mediante utilizzazione, quanto alla Determinazione dell'ammontare della indennità, dei criteri degli Usi e dell'equità, richiamati (dopo la disciplina collettiva) dal citato art. 2120 - non può essere esclusa per la sola esistenza di una disposizione pattizia (come, nella specie, l'art. 42, parte generale, del contratto collettivo per i tessili del 1976) la quale stabilisca che, nel caso di passaggio di categoria, l'anzianità trascorsa come operaio o intermedio debba valere anche ai fini dell'indennità di anzianità, occorrendo invece, ai fini di detta esclusione, che il contratto collettivo (da interpretare anche alla stregua del comportamento delle parti successivo alla sua conclusione) detti una disciplina diversa da quella legale e tale da utilizzare per tutta la durata del rapporto la retribuzione percepita dal lavoratore nell'ultima categoria di appartenenza, come se il lavoratore fosse stato in questa inquadrato fin dall'inizio. (V 8429/87, mass n 455979; (V 6203/87, mass n 454504).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)