Sez. U, Sentenza n. 7537 del 16/12/1986 (Rv. 449566 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - PROCESSO ESECUTIVO A CARICO DI SOCIO DI SOCIETÀ SOTTOPOSTO AD AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL COMMISSARIO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - MANCATO INTERVENTO DEL COMMISSARIO NELLA PROCEDURA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - PROCESSO ESECUTIVO A CARICO DI SOCIO DI SOCIETÀ SOTTOPOSTO AD AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL COMMISSARIO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - MANCATO INTERVENTO DEL COMMISSARIO NELLA PROCEDURA.*
Il regolamento preventivo di giurisdizione, in pendenza di procedimento di cognizione ovvero anche di esecuzione forzata (per la definizione della questione del potere giurisdizionale del giudice dell'esecuzione), può essere proposto soltanto dai soggetti che abbiano assunto la qualità di parti del procedimento stesso. Pertanto, in pendenza di processo esecutivo, instaurato a carico del socio di una società sottoposta all'amministrazione straordinaria di cui al decreto legge 30 gennaio 1979 n. 26 (convertito, con modificazioni, in legge 3 aprile 1979 n.95), deve escludersi che il Commissario di detta amministrazione possa richiedere il regolamento, al fine di sentire negare il potere del giudice dell'esecuzione di disporre in ordine a beni acquisiti alla procedura straordinaria, quando il Commissario stesso non sia ancora intervenuto nell'esecuzione (nella specie, in quanto, alla data della proposizione del regolamento, aveva soltanto presentato al giudice dell'esecuzione una istanza di autorizzazione al sequestro conservativo di beni dell'esecutato). (V 5254/84, mass n 436983; (V 1276/82, mass n 419147).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 686, Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)