Sez. 2, Sentenza n. 12926 del 03/12/1991 (Rv. 474851 - 01)
Mutuo - In genere (nozione, caratteri, distinzioni) | Consegna di un assegno di conto corrente in luogo della "datio" di una somma di danaro - Contratto di mutuo - Configurabilità - Omessa pattuizione degli interessi e del termine di restituzione delle somme - Irrilevanza.
Mutuo - In genere (nozione, caratteri, distinzioni)
Con riguardo al contratto di mutuo la consegna di un assegno di conto corrente, in luogo della "datio" di una somma di danaro, può incidere sul momento perfezionativo del contratto, ovvero può comportare la conclusione di un contratto atipico, assoggettabile per analogia alla disciplina del mutuo, ma non costituisce elemento idoneo ad escludere la sussistenza stessa del prestito. La mancata stipulazione di un contratto di mutuo non può neppure inferirsi dalla omessa pattuizione degli interessi e del termine di restituzione delle somme mutuate, trattandosi di elementi non essenziali per l'esistenza del contratto, come si desume dal disposto degli artt. 1815 e 1817 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 1815 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1817, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)