Sez. 2, Sentenza n. 3839 del 24/06/1982 (Rv. 421808 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - TRASFERIMENTI IMMOBILIARI - E RELATIVE PROMESSE - OBBLIGO DELLA FORMA SCRITTA "AD SUBSTANTIAM" - ESTENSIONE AGLI ELEMENTI NON ESSENZIALI - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - TRASFERIMENTI IMMOBILIARI - E RELATIVE PROMESSE - OBBLIGO DELLA FORMA SCRITTA "AD SUBSTANTIAM" - ESTENSIONE AGLI ELEMENTI NON ESSENZIALI - ESCLUSIONE.*
L'Obbligo della Forma scritta "ad substantiam", con riguardo al contratto avente ad oggetto il trasferimento o la promessa di trasferimento di bene immobile, non investe anche gli elementi non essenziali del contratto stesso, quali quelli inerenti alle modalità di esecuzione, che possono essere regolamentati con accordi autonomi, soggetti alla comune disciplina probatoria.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)