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Sez. 1, Sentenza n. 11190 del 24/09/1984 Ud. (dep. 19/12/1984) Rv. 167130 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL DIFENSORE - ALLE PARTI - ADEMPIMENTO - CONDIZIONI - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO IN SENSO TECNICO - DICHIARAZIONI RESE ALLA P.G. - NECESSITÀ DELL'ADEMPIMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167130-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL DIFENSORE - ALLE PARTI - ADEMPIMENTO - CONDIZIONI - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO IN SENSO TECNICO - DICHIARAZIONI RESE ALLA P.G. - NECESSITÀ DELL'ADEMPIMENTO - ESCLUSIONE.*

Le comunicazioni giudiziarie e l'assistenza del difensore attengono esclusivamente all'interrogatorio dell'imputato in senso tecnico ovvero dell'indiziato di reità. Ne consegue che non possono parificarsi all'interrogatorio e non sono soggette alla garanzia di difesa, pur potendo contribuire a formare il libero convincimento del giudice, le dichiarazioni rese spontaneamente alla polizia giudiziaria. In tale caso, il soggetto interrogato non va considerato neppure indiziato di reato dal momento che l'esame tende ad accertare se egli sia o meno coinvolto nell'evento storico da accertare. (V mass nn 164872, 160120, 140446, sulla non necessità di apprestare gli adempimenti garantistici alle dichiarazioni rese spontaneamente dall'imputato).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 225 bis, Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)