Sez. L, Sentenza n. 14709 del 05/07/2011 (Rv. 617770 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Mancata erogazione della rendita dopo il riconoscimento del relativo diritto e prima della liquidazione a causa di un errore di valutazione - Ammissibilità - Fondamento - Art. 55, quinto comma, della legge n. 88 del 1989 - Potere di porre riparo agli errori commessi nell'erogazione delle prestazioni - Portata meramente ricognitiva di dati normativi già presenti nell'ordinamento - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE
Poiché il diritto alla prestazione previdenziale nasce dalla legge, quando si realizzano le condizioni previste, gli atti dell'istituto assicuratore che riconoscono e soddisfano tale diritto hanno natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione - rispetto ai quali, pertanto, non è configurabile un potere di autotutela (decisoria) che si estrinsechi in annullamento o revoca di essi. Tanto più che, essendo l'istituto assicuratore un soggetto pubblico e trattandosi di materia indisponibile, la volontà dello stesso di obbligarsi non può desumersi per implicito da fatti o atti più o meno indicativi di una aspirazione o inclinazione intenzionale, ma deve essere manifestata nelle forme richieste dalla legge. Ne consegue che all'art. 55 della legge n. 88 del 1989, nella parte in cui contempla la possibilità di porre riparo in qualunque momento agli errori di qualsiasi natura commessi nell'erogazione delle prestazioni, deve essere attribuita una portata meramente ricognitiva di dati normativi già presenti nell'ordinamento. A tale norma, quindi, l'INAIL può fare ricorso nell'ipotesi in cui, dopo aver riconosciuto il diritto alla rendita e prima della liquidazione della prestazione, si renda conto di un errore di valutazione che lo determini a non erogarla.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)