Approvazione del testo di legge del registro
Testo in vigore al
Art. 138
1. Col decorso di venti anni si prescrive l'azione della finanza pel conseguimento delle tasse e delle sopratasse dovute per gli atti non registrati. Di essi pero' non si puo' far uso in giudizio o in atti amministrativi o davanti un ufficio governativo, senza che siano registrati col pagamento delle relative tasse, ma senza applicazione di sopratassa.
2. Se l'atto venga inserito o enunciato in altri atti in forma pubblica o privata si fa luogo, malgrado il decorso ventennio, alla applicazione delle tasse dovute sull'atto inserito o enunciato, ma non si applica alcuna sopratassa.
Art. 139
ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 13 GENNAIO 1936, N. 2313
Art. 140
1. Il corso delle prescrizioni rimane interrotto dalla notificazione dell'ingiunzione o di altro atto del procedimento coattivo, o di qualunque domanda giudiziale, sia che trattisi di azione per pagamento o restituzione di tassa, sia che trattisi di azione diretta a promuovere la stima dei beni trasferiti.
2. La prescrizione interrotta mediante domanda giudiziale rimane sospesa finche' dura il giudizio promosso con la domanda. Parimente la prescrizione interrotta con l'ingiunzione rimane sospesa durante il giudizio di opposizione contro l'ingiunzione.
3. La prescrizione si ha come non interrotta ove la domanda giudiziale sia perenta. Qualora pero' la prescrizione sia interrotta dall'amministrazione mediante l'ingiunzione, gli effetti della interruzione permangono anche se l'ingiunzione diventi inefficace per perenzione.
4. La prescrizione validamente interrotta si compie col decorso di un successivo nuovo termine uguale a quello stabilito dalla presente legge.
Art. 141
1. La domanda del contribuente in via amministrativa sia per rimborso di tassa, sia per opposizione a richiesta di tassa complementare o suppletiva, interrompe la prescrizione in favore di ambe le parti. La prescrizione rimane sospesa fino a che l'amministrazione finanziaria non abbia notificato al ricorrente la propria decisione.
2. La domanda deve essere presentata all'ufficio del registro in chi fu pagata la tassa, o da cui si richiede il complemento od il supplemento, mediante ricorso in carta da bollo chiaramente leggibile.
3. L'Ufficio del registro, quand'anche il contribuente non ne faccia richiesta, deve rilasciare ricevuta del ricorso, la quale e' l'unica prova della tempestivita' del ricorso.
4. Ai ricorsi per restituzione di tassa deve essere sempre unito, a cura del contribuente, l'originale o la copia autentica dell'atto, che gli potranno essere restituiti quando vi venga sostituita una copia conforme in carta non bollata. Cessa tale obbligo quando il ricorso e' diretto contro la richiesta di tassa complementare o suppletiva.
5. In ogni caso si deve unire la quietanza originale delle tasse pagate.
Art. 142
1. La data degli atti per scrittura privata non puo' essere opposta all'Amministrazione del registro per invocare la prescrizione delle tasse e delle sopratasse, se tali atti non hanno acquistato data certa a termini del codice civile.
Capo II. Dei modi di procedere in via amministrativa e giudiziaria.
Art. 143
1. I ricorsi in via amministrativa sulle questioni relative all'applicazione della presente legge, sono decisi dalle Intendenze di finanza. Contro tali decisioni e' ammesso il ricorso al Ministero delle finanze, nei modi e termini stabiliti dalle disposizioni regolamentari, se l'ammontare controverso delle tasse e sopratasse superi L. 10.000. Se il detto ammontare non supera questo limite, le decisioni delle Intendenze, contro le quali non sia stato presentato ricorso in revocazione alle Intendenze stesse, per errore di fatto o di calcolo, o per ricupero di un documento decisivo, possono impugnarsi soltanto dinanzi all'autorita' giudiziaria nel termine e nei modi di cui all'art. 146.
Art. 144
1. Il primo atto del procedimento coattivo per la riscossione delle tasse, sopratasse e pene pecuniarie stabilite dalla presente legge, e di ogni altra tassa la cui riscossione sia affidata all'Amministrazione del registro, e' l'ingiunzione.
2. L'ingiunzione consiste nell'ordine emesso dal competente Ufficio del registro di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, le tasse, le sopratasse e le pene pecuniarie. Per le pene pecuniarie l'ingiunzione e' emessa in seguito a richiesta dell'intendente di finanza.
3. L'ingiunzione e' vidimata e resa esecutoria dal pretore nella cui giurisdizione risiede l'Ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta, ed e' notificata nei modi stabiliti dal Codice di procedura civile per le citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla Pretura o da un usciere addetto all'Ufficio di conciliazione.
4. L'ufficiale giudiziario o l'usciere deve restituire all'Ufficio emittente la ingiunzione originale munita del certificato di eseguita notificazione.
Art. 145
1. Trascorsi trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, si puo' procedere agli atti esecutivi.
2. Contro l'ingiunzione, il debitore puo' reclamare in via amministrativa, o proporre opposizione in via giudiziaria, con atto da notificarsi all'ufficio che emise l'ingiunzione.
3. Il reclamo in via amministrativa non da' diritto alla sospensione degli atti esecutivi. Parimenti l'atto di opposizione in via giudiziaria non sospende l'obbligo del pagamento, tranne che esso sia rivolto contro una richiesta di tassa suppletiva o sopratassa, e sia notificato all'ufficio nei trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione.
Art. 146
1. E' stabilito, a pena di decadenza, in sei mesi, il termine per ricorrere all'autorita' giudiziaria in tutte le controversie riguardanti le tasse e le sopratasse stabilite dalla presente legge, le quali abbiano formato oggetto di decisione amministrativa. I sei mesi decorrono in ogni caso dalla data della notificazione della decisione amministrativa eseguita nella forma prevista dal regolamento.
Art. 147
1. La decisione delle controversie giudiziali riguardanti le tasse e sopratasse, anche se insorte in sede di esecuzione, spetta in prima istanza, quando sia parte l'Amministrazione dello Stato, al Tribunale civile del luogo dove risiede l'Ufficio della Regia Avvocatura di Stato nel cui distretto trovasi l'Ufficio che ha liquidato la tassa o la sopratassa controversa.
2. Anche gli atti di opposizione ad ingiunzione devono essere notificati presso la Regia Avvocatura di Stato competente, giusta l'art. 11 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611.
3. L'Amministrazione del registro puo' essere rappresentata davanti ai Tribunali civili e alle Corti di appello dai propri funzionari a norma dei regolamenti in vigore, senza bisogno dell'assistenza dei patrocinatori.
Art. 148
1. Quando l'azione giudiziaria sia promossa senza che sia stata presentata domanda in via amministrativa, o prima che siano trascorsi novanta giorni dalla presentazione, l'Amministrazione non puo' essere condannata al rimborso delle spese di lite, neanche in caso di soccombenza.
Art. 149
1. Eccettuato il caso di opposizione a richiesta di tassa suppletiva, non sono ammessi in giudizio ricorsi, opposizioni o istanze contro l'ingiunzione a pagamento, o contro la liquidazione di tasse e sopratasse quando non sia provato il pagamento delle medesime mediante la quietanza di cui nell'art. 96.52
Titolo VII. Disposizioni transitorie e finali.
Art. 150
1. Alla nuova tariffa delle tasse di registro sono soggetti gli atti in forma pubblica e privata, anche se sottoposti ad approvazione od omologazione, giudiziali e stragiudiziali nonche' le denunzie di contratti verbali che saranno presentati alla registrazione dopo l'entrata in vigore della tariffa medesima. Per gli atti di data anteriore, pei quali non fosse ancora scaduto il termine normale di registrazione, e questa fosse eseguita nel termine normale, si applichera' la tariffa anteriore.
2. La presente legge e' anche estesa alle nuove provincie del Regno, salva restando l'efficacia delle disposizioni generali, di coordinamento, e transitorie recate dal R. decreto 11 gennaio 1923, n. 158; ma con provvedimento del Ministro per le finanze sara' ulteriormente stabilita la data della cessazione di tale efficacia.
Le controversie, inoltre, cui le suddette disposizioni generali, di coordinamento, e, transitorie possano dar luogo saranno decise, in via definitiva, dall'Amministrazione finanziaria, salvo il ricorso all'autorita' giudiziaria nei soli casi stabiliti esplicitamente nelle dette disposizioni.
Art. 151
1. Gli atti formati e i contratti stipulati prima dell'attuazione del decreto legislativo 14 luglio 1866, n. 3121, pei quali fossero state soddisfatte le imposte stabilite dalle leggi anteriori, e quelli che ne erano esenti anche in caso di uso, purche' abbiano rispettivamente acquistato data certa anteriormente all'attuazione nelle diverse provincie del decreto legislativo anzidetto, non sono soggetti a registrazione a' termini della presente legge.
Art. 152
1. Ove l'acquisto od il trasferimento a qualunque titolo di cose o diritti dipenda da una condizione sospensiva verificatasi sotto l'impero delle leggi precedenti o dell'attuale, si applicano le disposizioni vigenti al giorno dell'avveramento della condizione, eccetto il caso che si provi che fu gia' pagata la tassa proporzionale di trasferimento.
Art. 153
1. La tassa di registro, per le vendite, stipulate dallo Stato, di macchinari, navi, prodotti industriali e materie prime ottenuti in conto riparazioni da Stati ex nemici, e che' siano destinati all'impianto od esercizio di industrie nazionali degli acquirenti, e' ridotta a centesimi venti per ogni cento lire di valore imponibile.
2. Gli atti concernenti la liquidazione dei cessati consorzi granari, anche quando comprendano trasferimenti di beni, sono sottoposti alla tassa ridotta di centesimi venti per ogni cento lire di valore imponibile, ed alla stessa misura sono ridotte le correlative tasse ipotecarie di trascrizione od iscrizione.
3. Gli atti relativi alla costituzione di enti morali autonomi, per l'impianto ed esercizio di fiere campionarie, nonche' gli atti che venissero stipulati per operare il passaggio, a favore degli enti medesimi, di beni appartenenti a societa', create anteriormente alla presente legge, per l'esercizio di fiere campionarie, sono soggetti alle tasse fisse minime di registro ed ipotecarie.
Art. 154
1. Rimangono senza effetto le disposizioni contrarie alla presente legge, eccettuate quelle contenute in leggi speciali riguardanti altre materie.
Art. 155
1. Il Governo del Re, sentito il parere del Consiglio di Stato, provvedera' alla compilazione del regolamento per l'esecuzione della presente legge, completandone le norme di attuazione in quanto possa occorrere.
2. Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:
Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:
A. DE' STEFANI.
ALLEGATO A. TARIFFA DELLE TASSE DI REGISTRO
PARTE I. - Tasse sugli atti civili e sui contratti.
PARTE II. - Tasse sulle sentenze, sulle convenzioni e sugli atti giudiziari e su quelli degli ufficiali giudiziari e di usciere.
PARTE III. - Tasse sulle trasmissioni a titolo gratuito per atto tra vivi.
Avvertenze relative alla presente tariffa.
Le aliquote di tassa e le tasse fisse indicate nella presente tariffa sono comprensive di decimi, addizionali, centesimo di cui all'art. 6 legge 11 agosto 1921, n. 1081 e tassa di archivio.
Le tasse indicate agli articoli: 1, lettere a), b), c); 8, lettere a), b); 9; 12, lettera a); 15, lettera a); 81, lettera b); 88, nn. 1 e 2, lettere a), b); non comprendono piu' la tassa di trascrizione ipotecaria, che deve essere liquidata e riscossa separatamente; tuttavia la tassa di trascrizione sara' commisurata al valor venale dei beni in comune commercio, da accertarsi a norma della presente legge, anche quando non fosse dovuta tassa di registro.
I richiami agli articoli «della legge» si riferiscono al presente testo unico.
Avvertenza relativa a tutte le successive tabelle allegate B, C, D, E.
La inserzione nelle tabelle B, C, D, E, di atti e contratti ha valore indicativo e non tassativo.
Anche le tasse indicate nelle tabelle sono comprensive dei decimi, delle addizionali, del centesimo di cui all'art. 6 legge 11 agosto 1921 n. 1081 e della tassa d'archivio, tranne i casi di dichiarazioni diverse espressamente ivi fatte.
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO B.
Tabella degli atti da registrarsi con riduzione di tassa o pei quali la tassa ha una speciale struttura.
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO C.
Tabella degli atti da registrarsi gratuitamente senza che possa mai farsi luogo a ripetizione di tassa.
Nelle parole generiche «atti e scritti» usate in questa tabella sono compresi soltanto gli atti menzionati espressamente nella tariffa allegato A.
Per la gratuita registrazione non e' dovuta tassa d'archivio.
Parte di provvedimento in formato grafico
(Tabella pubblicata in S.O. relativo alla G.U. n. 117 del 17/05/1924)44
ALLEGATO D.
Tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso.
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO E.
Tabella degli atti esenti dalla registrazione in modo assoluto (e quindi anche quando se ne faccia uso).
Parte di provvedimento in formato grafico
(Tabella pubblicata in S.O. relativo alla G.U. n. 117 del 17/05/1924)47