Sez. 2, Sentenza n. 4012 del 11/06/1983 (Rv. 428953 - 01)
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - GIUDIZIALE - IN GENERE - STRAGIUDIZIALE - "FATTO" PREVISTO EX ART. 2730 COD. CIV. - AVVENUTA CONCLUSIONE DI UN ATTO NEGOZIALE - INCLUSIONE - "DICHIARAZIONE DI VERITÀ" RIFERITA A TALE NEGOZIO - EFFICACIA - LIMITI.*
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - GIUDIZIALE - IN GENERE - STRAGIUDIZIALE - "FATTO" PREVISTO EX ART. 2730 COD. CIV. - AVVENUTA CONCLUSIONE DI UN ATTO NEGOZIALE - INCLUSIONE - "DICHIARAZIONE DI VERITÀ" RIFERITA A TALE NEGOZIO - EFFICACIA - LIMITI.*
Sia per la confessione giudiziale, che per quella stragiudiziale nella nozione di "fatto" di cui all'art. 2730 cod. civ. rientra l'avvenuta conclusione di un atto negoziale, ma, in tal caso, la "dichiarazione di verità" è configurabile ai sensi e per gli effetti degli artt. 2733 e 2735 cod. civ. solo se riguarda l'esistenza obbiettiva degli elementi costitutivi del negozio (la manifestazione di volontà, l'incontro delle dichiarazioni di volontà nei negozi bilaterali, la causa, l'oggetto), e non già il convincimento del confitente sull'esistenza di detti elementi, e tanto meno la qualificazione giuridica del negozio stesso. (V 1161/77, mass n 384823).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2733, Cod. Civ. art. 2735
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)