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Sez. L - , Sentenza n. 509 del 11/01/2018 (Rv. 647192 - 02)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Congedo parentale - Utilizzazione abusiva - Accertamento di fatto riservato al giudice di merito - Modalità e contenuto.
Stato
decisa il 2018-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647192-02

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

In tema di congedo parentale di cui all’art. 32, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 151 del 2001, la verifica in concreto, sulla base dell'accertamento in fatto della condotta tenuta dal lavoratore in costanza di beneficio, della fruizione del medesimo con modalità abusive, in quanto difformi da quelle richieste dalla natura e dalla finalità per cui il congedo è consentito, appartiene alla competenza ed all'apprezzamento del giudice di merito, al quale spetta anche formulare il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione all'illecito commesso e valutare l'idoneità di esso a ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, anche in forza del disvalore sociale comunemente percepito.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 08/03/2000 num. 53 art. 1, Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 32 com. 1 lett. B, Costituzione art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)