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Sez. 2, Sentenza n. 1151 del 29/02/2000 Cc. (dep. 01/06/2000) Rv. 216303 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - IN GENERE | Incasso di assegno bancario ricevuto in garanzia - Configurabilità del reato.
Stato
decisa il 2000-02-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216303-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - IN GENERE

Integra il delitto di cui all'art. 646 cod. pen. la condotta del prenditore che ponga all'incasso un assegno bancario, appropriandosi della somma riscossa, in violazione del patto di garanzia concluso con l'emittente. (Nell'occasione la Corte ha precisato, così disattendendo l'eccezione di nullità del patto di garanzia, che il normale regime di circolazione dell'assegno bancario, cui inerisce la regola del pagamento a vista e dell'invalidità di ogni contraria disposizione riportata per iscritto sul titolo stesso, non esclude che le parti di un rapporto giuridico, nella loro autonomia negoziale, possano utilizzare l'assegno bancario, anziché nella sua funzione tipica di titolo di credito, come strumento di garanzia per le obbligazioni pattuite).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 646 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)