diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 351 del 21/02/1968 Ud. (dep. 25/06/1968) Rv. 108437 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - COLLISIONE COL VEICOLO CHE PRECEDE - OSSERVANZA DELLA DISTANZA MINIMA - PUO ESSERE INSUFFICIENTE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1968-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/108437-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - COLLISIONE COL VEICOLO CHE PRECEDE - OSSERVANZA DELLA DISTANZA MINIMA - PUO ESSERE INSUFFICIENTE - CONDIZIONI.*

L'osservanza della distanza minima di sicurezza indicata nel secondo comma dell'art.527 del regolamento di esecuzione del codice stradale non esonera il conducente del veicolo che segue dalla responsabilita colposa o contravvenzionale in caso di tamponamento del veicolo che precede, quando la suddetta distanza si dimostri inadeguata alle condizioni indicate in misura elastica dagli artt.107 cod.strad. E 527, comma 1, del regolamento.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)