Sez. 4, Sentenza n. 351 del 21/02/1968 Ud. (dep. 25/06/1968) Rv. 108437 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - COLLISIONE COL VEICOLO CHE PRECEDE - OSSERVANZA DELLA DISTANZA MINIMA - PUO ESSERE INSUFFICIENTE - CONDIZIONI.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - COLLISIONE COL VEICOLO CHE PRECEDE - OSSERVANZA DELLA DISTANZA MINIMA - PUO ESSERE INSUFFICIENTE - CONDIZIONI.*
L'osservanza della distanza minima di sicurezza indicata nel secondo comma dell'art.527 del regolamento di esecuzione del codice stradale non esonera il conducente del veicolo che segue dalla responsabilita colposa o contravvenzionale in caso di tamponamento del veicolo che precede, quando la suddetta distanza si dimostri inadeguata alle condizioni indicate in misura elastica dagli artt.107 cod.strad. E 527, comma 1, del regolamento.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)