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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 206 del 1991

Decisione
decisa il 1991-04-23, depositata il 1991-05-13
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:206
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 17247

  • Imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.pe.f.)
  • Lavoratori autonomi
  • Oneri deducibili
  • Oneri e spese professionali non documentati
  • Esclusione con effetto retroattivo della deduzione forfettaria già prevista dall'art. 50 D.P.R. n. 597/1973
  • Prospettata disparità di trattamento fra i contribuenti che hanno scelto il sistema della documentazione delle piccole spese e quelli che hanno optato per la detrazione forfettaria
  • Incidenza sul principio della capacità contributiva
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Manifesta infondatezza della questione in quanto analoga ad altra già dichiarata non fondata sul rilievo che la determinazione degli oneri deducibili, la cui eventuale mancata documentazione costituisce circostanza di fatto insuscettibile di dar luogo a censura d'incostituzionalità, in considerazione del necessario collegamento con la produzione del reddito ed il nesso di proporzionalità con il gettito generale, costituisce materia di scelta discrezionale riservata al legislatore, e che la retroattività dell'art. 1, d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, conv. in legge 28 febbraio 1983, n. 53, non risulta in contrasto con il principio della capacità contributiva. - V. o. n. 51/1988.

Norme impugnate

  • legge 28 febbraio 1983, n. 53
  • art. 1 d.l. 30 dicembre 1982, n. 953

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, promossi con quattro ordinanze emesse dalla Commissione tributaria di secondo grado di Ancona iscritte ai nn. 11, 12, 13 e 14 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1991 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
punto 1
Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Ancona, con due ordinanze del 17 ottobre, e con altre del 9 e 23 maggio 1985, pervenute alla Corte costituzionale il 10 gennaio 1991 (R.O. nn. 11, 12, 13 e 14 del 1991), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, nella parte in cui abolisce retroattivamente, per l'anno 1982, la detrazione forfettaria del tre per cento degli oneri e delle spese professionali, prevista dall'art. 50, terzo comma, del d.P.R. n. 597 del 1973; che, secondo il giudice a quo la norma impugnata contrasterebbe: a) con l'art. 3 della Costituzione, avendo posto in essere una situazione di disparità tra professionisti, a seconda che abbiano o meno conservato la documentazione delle spese in precedenza detraibili in modo forfettario; b) con gli artt. 23 e 53 della Costituzione, per il carattere retroattivo dell'eliminazione della detrazione forfettaria del tre per cento, che, impedendo la detrazione dall'imponibile delle spese, di cui non sia stata conservata la documentazione, lederebbe il principio della capacità contributiva;
punto 2
Considerato che è opportuno riunire i giudizi, data la identità delle questioni sollevate; che le questioni stesse sono analoghe ad altre, risolte nel senso della non fondatezza con ordinanza n. 51 del 1988, con la quale questa Corte ha affermato che la determinazione degli oneri deducibili, considerato il necessario collegamento con la produzione del reddito e il nesso di proporzionalità con il gettito generale, costituisce materia di scelta discrezionale riservata al legislatore e la retroattività della norma impugnata non risulta in contrasto con il principio della capacità contributiva; che la eventuale mancata documentazione degli oneri sopportati costituisce una circostanza di mero fatto che, come tale, non può dar luogo a censure di illegittimità costituzionale; che non sono stati addotti argomenti nuovi che possano indurre ad una diversa decisione;
punto 3
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Ancona, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 13 maggio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze