Sez. 1, Sentenza n. 3588 del 16/04/1996 (Rv. 497077 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - CONDIZIONI | Garanzia del concordato - Cessione dei beni di un terzo - Natura - Norme applicabili.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - CONDIZIONI
La cessione dei beni di un terzo nell'interesse del debitore, quale mezzo di attuazione e di garanzia del concordato preventivo, ancorché riconducibile in linea di principio allo schema negoziale di cui all'art. 1977 cod. civ., presenta tuttavia caratteristiche peculiari che non consentono di ritenere applicabile, sic et simpliciter, le regole proprie del contratto, andando essa a collocarsi nel quadro di un complesso procedimento che si pare formalmente col decreto di cui all'art. 163 legge fallimentare e si conclude con la fase d esecuzione e di liquidazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1977, Legge Falliment. art. 163 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 163 CORTE COST., Legge Falliment. art. 166, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 166, Legge Falliment. art. 168, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 168, Legge Falliment. art. 174, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 174, Legge Falliment. art. 181, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 181
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)