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Sez. L, Sentenza n. 13673 del 03/07/2015 (Rv. 635959 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI | Società datore di lavoro - Distacco di un proprio dirigente quale amministratore delegato in società partecipata - Interesse del datore di lavoro - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635959-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI

L'interesse della società datrice di lavoro ex art. 30 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, al distacco di un proprio dirigente nella società partecipata, di cui essa è socia di minoranza, perché questi assuma le funzioni di amministratore delegato su nomina del consiglio di amministrazione, va ravvisato nello svolgimento della suddetta funzione, atteso il rilievo che tale incarico ricopre per il governo della società destinataria del distacco, integrando ciò "l'esecuzione di una determinata attività lavorativa".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)