Sez. 1, Sentenza n. 514 del 27/01/1986 (Rv. 444110 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALL'ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - IN GENERE - IMPORTAZIONI ANTERIORI ALL'11 SETTEMBRE 1976 - DISCIPLINA APPLICABILE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALL'ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - IN GENERE - IMPORTAZIONI ANTERIORI ALL'11 SETTEMBRE 1976 - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Il d.P.R. 22 settembre 1978 n. 695 - che, modificando tra l'altro l'art. 6 n. 2 delle Disposizioni preliminari della tariffa doganale approvata con il d.P.R. 26 giugno 1965 n. 723, stabilisce la inapplicabilità ai prelievi agricoli comunitari del principio fissato dal diritto interno per i dazi, circa la possibilità dello importatore di beneficiare di tariffe più favorevoli sopravvenute prima che la merce venga lasciata nella sua libera disponibilità, con effetto retroattivo a partire dall'11 settembre 1976 (artt. 1 e 3) - non detta, implicitamente, una norma di senso opposto per le importazioni anteriori. Pertanto, i diritti di prelievo, con riguardo ad importazioni antecedenti alla predetta data, restano disciplinati dall'art. 17 del regolamento CEE n. 19 del 4 aprile 1962, secondo la interpretazione vincolante resa dalla Corte di giustizia della comunità il 15 giugno 1976 in causa n. 117/75, per cui l'aliquota del prelievo è quella in vigore il "giorno della importazione", per tale dovendosi intendere il giorno in cui la dichiarazione di importazione viene accettata, anziché quello della effettiva importazione, senza che alla loro riliquidazione in tal senso ostino le Disposizioni dei sopravvenuti regolamenti C.e.E. 24 luglio 1979 e 20 giugno 1980 - che fanno divieto all'autorità doganale di agire per il recupero di "differenze" verificatesi a causa di variazioni di aliquote - poiché tali Disposizioni - come precisato con sentenza 22 novembre 1981 della Corte di giustizia CEE - non si applicano alla liquidazione di dazi all'importazione od alla esportazione effettuate anteriormente al primo luglio 1980. (Conf 2948/84, mass n 434995 sulla prima parte; (Conf 2084/83, mass n 426943 sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Legge Straniera min. CEE 04/04/1962 num. 19 art. 17, DPR 26/06/1965 num. 723 art. 6, DPR 22/09/1978 num. 695 art. 1 CORTE COST., DPR 22/09/1978 num. 695 art. 3 CORTE COST., Legge Straniera min. CEE 24/07/1979 num. 1697, Legge Straniera min. CEE 20/06/1980
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)