REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 1993 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario
Testo in vigore al
Art. 860
Conformemente all'articolo 204, paragrafo 1 del codice, l'autorità doganale ritiene sorta l'obbligazione doganale a meno che la persona reputata debitrice non fornisca la prova che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 859.
Art. 861
Il fatto che le inosservanze di cui all'articolo 859 non facciano sorgere l'obbligazione doganale non osta all'applicazione delle disposizioni repressive in vigore, né all'applicazione delle disposizioni relative alla revoca delle autorizzazioni rilasciate nel quadro del regime doganale considerato.
Capo 2. Perdite naturali
Art. 862
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 206 del codice, l'autorità doganale tiene conto, a richiesta dell'interessato, delle quantità mancanti, quando dalle prove da questi fornite risulti che le perdite accertate sono imputabili a cause inerenti unicamente alla natura della merce in oggetto e che egli non ha commesso alcuna negligenza o manovra fraudolenta.
2. Per negligenza o manovra fraudolenta s'intende, in particolare, l'inosservanza delle norme relative al trasporto, all'immagazzinamento, alla manipolazione o alla lavorazione e alla trasformazione, stabilite dall'autorità doganale o derivanti dall'uso normale delle merci in causa.
Art. 863
L'autorità doganale può dispensare l'interessato dal fornirle la prova che la perdita irrimediabile della merce è dovuta alla sua stessa natura quando sia certa che tale perdita non è imputabile ad altra causa.
Art. 864
Le disposizioni nazionali, in vigore negli Stati membri, riguardanti i tassi forfettari di perdita irrimediabile di merci per cause inerenti alla loro stessa natura si applicano quando l'interessato non fornisca la prova che la perdita effettiva è stata superiore a quella calcolata applicando il tasso forfettario stabilito per la merce in oggetto.
Capo 3. Merci che si trovano in una situazione particolare
Art. 865
Sono considerate sottrazioni di merci al controllo doganale, ai sensi dell'articolo 203, paragrafo 1 del codice, la dichiarazione in dogana di tali merci, qualsiasi altro atto avente eguale effetto giuridico, nonché la presentazione di un qualunque documento per il visto dell'autorità competente, quando tali comportamenti abbiano come conseguenza di erroneamente attribuire alle merci in causa la posizione doganale di merci comunitarie.
Tuttavia, per quanto riguarda le compagnie aeree autorizzate a utilizzare una procedura di transito semplificata per mezzo di un manifesto elettronico, le merci non sono considerate sottratte al controllo doganale qualora, su iniziativa dell'interessato o per suo conto, vengono trattate conformemente alla loro posizione non comunitaria prima che le autorità doganali abbiano constatato l'esistenza di una situazione irregolare e se il comportamento dell'interessato non implica alcuna manovra fraudolenta.
Art. 866
Fatte salve le disposizioni previste in materia di divieti o restrizioni eventualmente applicabili alla merce in causa, quando un'obbligazione doganale all'importazione sorge a norma degli articoli 202, 203, 204 o 205 del codice e i dazi all'importazione sono stati pagati, tale merce è considerata comunitaria senza che sia necessaria una dichiarazione d'immissione in libera pratica.
Art. 867
La confisca di una merce, a norma dell'articolo 233, lettere c) e d) del codice, non modifica la posizione doganale di tale merce.
Art. 867 bis
1. Le merci non comunitarie abbandonate a favore dell'erario, sequestrate o confiscate si considerano vincolate al regime di deposito doganale.
2.
Le merci di cui al paragrafo 1 possono essere vendute dalle autorità doganali solo a condizione che l'acquirente compia senza indugio le formalità necessarie per attribuire ad esse una destinazione doganale.
Quando viene realizzata ad un prezzo che include l'importo dei dazi all'importazione, la vendita ha valore di immissione in libera pratica e l'amministrazione deve procedere direttamente alla liquidazione ed alla contabilizzazione dei dazi.
In tali casi, la vendita si effettua secondo le procedure vigenti negli Stati membri.
3. Qualora decidesse di utilizzare essa stessa, in modo diverso dalla vendita, le merci di cui al paragrafo 1, l'amministrazione compie immediatamente le formalità necessarie per assegnare loro una delle destinazioni doganali di cui all'articolo 4, punto 15, lettere a), b), c) e d) del codice.
Titolo III. Recupero dell'importo dell'obbligazione doganale
Art. 868
Gli Stati membri possono dispensare dal contabilizzare importi di dazi inferiori a 10 ecu.
Non si procede al ricupero a posteriori dei dazi all'importazione o all'esportazione quando l'importo da ricuperare sia inferiore, per pratica, a 10 ecu.
Art. 869
Spetta all'autorità doganale decidere di non contabilizzare a posteriori i dazi non riscossi:
a) quando sia stato applicato un trattamento tariffario preferenziale nel quadro di un contingente tariffario, di un massimale tariffario o di un altro regime, mentre il beneficio di tale trattamento era stato soppresso all'atto dell'accettazione della dichiarazione in dogana e fino al momento dello svincolo delle merci in causa, questa situazione non era stata resa nota, non essendo stata pubblicata alcuna informazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, o, quando siffatta pubblicazione non sia stata effettuata, la situazione in atto non abbia formato oggetto di un'informazione appropriata nello Stato membro interessato, e il debitore abbia, da parte sua, agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente riguardo alla propria dichiarazione in dogana;
b) quando ritenga che siano soddisfatte tutte le condizioni previste dall'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice, salvi i casi in cui la pratica debba essere sottoposta alla Commissione conformemente all'articolo 871. Quando tuttavia sia applicabile l'articolo 871, paragrafo 2, secondo comma, una decisione delle autorità doganali che autorizza una non contabilizzazione a posteriori dei dazi in oggetto può essere adottata soltanto al termine della procedura già avviata conformemente agli articoli da 871 a 876.
Quando sia presentata una domanda di rimborso o di sgravio ai sensi del combinato disposto dell'articolo 236 e dell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice, la lettera b) del primo comma e gli articoli da 871 a 876 si applicano mutatis mutandis.
Ai fini dell'applicazione dei summenzionati capoversi, gli Stati membri si prestano mutua assistenza, in particolare quando si tratti di un errore dell'autorità doganale di uno Stato membro diverso dallo Stato competente a prendere la decisione.
Art. 870
1. Ciascuno Stato membro tiene a disposizione della Commissione l'elenco delle fattispecie di applicazione:
delle disposizioni di cui all'articolo 869, lettera a),
del combinato disposto dell'articolo 236 e dell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice, quando la comunicazione non sia richiesta ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo,
delle disposizioni di cui all'articolo 869, lettera b), quando la comunicazione non sia richiesta ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.
2. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione l'elenco delle fattispecie, esposte in modo sommario, di applicazione del combinato disposto dell'articolo 236 e dell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice o delle disposizioni di cui all'articolo 869, lettera b), quando l'importo non percepito presso un operatore in seguito a uno stesso errore e riguardante, all'occorrenza, diverse operazioni d'importazione e d'esportazione, sia superiore a 50000 EUR. Tale comunicazione è effettuata nel corso del primo e del terzo trimestre di ogni anno per tutti i casi che hanno formato oggetto di una decisione di non contabilizzazione a posteriori nel corso del semestre precedente.
Art. 871
1. L'autorità doganale trasmette il caso alla Commissione affinché sia risolto conformemente alla procedura di cui agli articoli da 872 a 876 quando tale autorità ritenga che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice e:
la Commissione abbia commesso un errore ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice, o
le circostanze del caso siano legate ai risultati di un'inchiesta comunitaria effettuata conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola25 o effettuata sulla base di un'altra disposizione comunitaria o accordo conclusi dalla Comunità con taluni paesi o gruppi di paesi, in cui sia prevista la possibilità di procedere ad inchieste comunitarie del genere, o
l'importo non riscosso presso un operatore in seguito a uno stesso errore e riferito, all'occorrenza, a diverse operazioni d'importazione o d'esportazione, sia superiore o uguale a 500000 EUR.
2. Non si procede alla trasmissione di cui al paragrafo 1 quando:
la Commissione abbia già adottato una decisione conformemente alla procedura di cui agli articoli da 872 a 876 su un caso in cui si era in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili,
alla Commissione sia già sottoposto un caso in cui si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili.
3. La pratica trasmessa alla Commissione deve recare tutti gli elementi necessari per un esame esauriente del caso. Essa deve includere una valutazione circostanziata sul comportamento dell'operatore interessato, in particolare sulla sua esperienza professionale, la sua buona fede e la diligenza di cui ha dato prova. Tale valutazione dev'essere corredata di tutti gli elementi atti a comprovare che l'operatore ha agito in buona fede. Essa deve inoltre contenere una dichiarazione, sottoscritta dalla persona interessata al caso da sottoporre alla Commissione, dove si attesti che il richiedente ha potuto prendere conoscenza della pratica e che indichi o che non ha nulla da aggiungere oppure tutti gli ulteriori elementi che ritiene debbano figurarvi.
4. La Commissione accusa immediata ricezione della pratica in questione allo Stato membro interessato.
5. Quando risulti che gli elementi d'informazione comunicati dallo Stato membro sono insufficienti a consentirle di deliberare con cognizione di causa sul caso sottopostole, la Commissione può chiedere che le vengano comunicati elementi d'informazione complementari.
6. La Commissione trasmette la pratica all'autorità doganale e la procedura di cui agli articoli da 872 a 876 va considerata come mai iniziata quando si presenti una delle seguenti situazioni:
nella pratica risulti che esiste una controversia tra l'autorità doganale che ha trasmesso la pratica e colui che ha sottoscritto la dichiarazione di cui al paragrafo 3, sulla presentazione fattuale della situazione,
la pratica sia manifestamente incompleta poiché non contiene alcun elemento atto a giustificare l'esame della pratica da parte della Commissione,
non si debba procedere alla trasmissione della pratica ai sensi dei paragrafi 1 e 2,
l'esistenza dell'obbligazione doganale non sia stabilita,
nuovi elementi relativi alla pratica, tali da modificare in maniera sostanziale la presentazione fattuale o la valutazione giuridica della detta pratica, siano stati trasmessi alla Commissione dall'autorità doganale nel corso dell'esame della pratica.
Art. 872
La Commissione trasmette agli Stati membri copia della pratica di cui all'articolo 871, paragrafo 3, entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento della pratica.
L'esame della pratica viene iscritto, non appena possibile, all'ordine del giorno di una riunione del gruppo di esperti di cui all'articolo 873.
Art. 872 bis
In qualsiasi momento della procedura di cui agli articoli 872 e 873, quando la Commissione intende adottare una decisione negativa nei confronti della persona interessata al caso sottoposto, comunica a quest'ultima le proprie obiezioni per iscritto, unitamente a tutti i documenti sui quali poggiano dette obiezioni. La persona interessata al caso sottoposto alla Commissione comunica le proprie osservazioni per iscritto entro un mese dalla data d'invio delle suddette obiezioni. Qualora non comunichi le proprie osservazioni entro tale termine, si ritiene che abbia rinunciato alla facoltà di esprimere la propria posizione.
Art. 873
Previa consultazione di un gruppo di esperti, composto di rappresentanti di tutti gli Stati membri riuniti nel quadro del comitato per esaminare il caso in oggetto, la Commissione decide se si debba procedere o meno alla contabilizzazione a posteriori dei dazi non riscossi.
La decisione di cui sopra dev'essere presa entro un termine di nove mesi dalla data di ricevimento da parte della Commissione della pratica di cui all'articolo 871, paragrafo 3. Tuttavia, qualora la dichiarazione o la valutazione circostanziata sul comportamento dell'operatore interessato, di cui all'articolo 871, paragrafo 3, non siano incluse nella pratica, il termine di nove mesi decorre soltanto dalla data di ricevimento di tali documenti da parte della Commissione. L'autorità doganale e l'operatore interessato al caso presentato alla Commissione ne vengono informati.
Quando la Commissione debba chiedere allo Stato membro elementi d'informazione complementari per poter deliberare, il termine di nove mesi è prorogato del tempo intercorrente tra la data di spedizione da parte della Commissione della domanda di informazioni complementari e la data del loro ricevimento. L'operatore interessato al caso presentato alla Commissione è informato della proroga.
Quando la Commissione abbia proceduto essa stessa ad accertamenti per poter deliberare, il termine di nove mesi è prorogato del tempo necessario per effettuare tali accertamenti. La durata della proroga non può superare nove mesi. L'autorità doganale e l'operatore interessato al caso presentato alla Commissione sono informati della data di avvio e di conclusione delle inchieste.
Quando la Commissione abbia comunicato le proprie obiezioni alla persona interessata al caso presentato, conformemente all'articolo 872 bis, il termine di nove mesi è prorogato di un mese.
Art. 874
La decisione di cui all'articolo 873 dev'essere notificata allo Stato membro interessato il più presto possibile e comunque entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al medesimo articolo.
La Commissione informa gli Stati membri delle decisioni adottate per permettere alle autorità doganali di deliberare nelle situazioni in cui si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili.
Art. 875
Ove la decisione di cui all'articolo 873 stabilisca che il caso esaminato consente di non procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi non riscossi, la Commissione può, alle condizioni da essa stabilite, abilitare uno o più Stati membri a non contabilizzare a posteriori i dazi quando si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili.
Art. 876
Se la Commissione non ha preso alcuna decisione nel termine di cui all'articolo 873 o non ha notificato alcuna decisione allo Stato membro interessato nel termine di cui all'articolo 874, l'autorità doganale di tale Stato membro non procede alla contabilizzazione a posteriori dei dazi non riscossi.
Art. 876 bis
1.
Le autorità doganali, fino al momento della loro decisione sulla domanda, sospendono l'obbligazione del debitore relativa al pagamento dei dazi a condizione che, quando le merci non siano più sotto sorveglianza doganale, sia costituita una cauzione per l'ammontare degli stessi e che:
a) qualora sia presentata una domanda d'invalidamento di una dichiarazione, tale domanda abbia probabilità di essere accolta;
b) qualora sia presentata una domanda di sgravio in forza del combinato disposto degli articoli 236 e 220, paragrafo 2, lettera b) del codice, oppure in forza degli articoli 238 o 239 del medesimo, le autorità doganali ritengano che i presupposti di applicazione della disposizione pertinente potranno considerarsi sussistenti;
c) in fattispecie diverse da quella di cui alla lettera b), sia presentata una domanda di sgravio in forza dell'articolo 236 del codice e sussistano i presupposti di applicazione dell'articolo 244, secondo comma del medesimo.
Si può non esigere la cauzione quando, a motivo della situazione del debitore, il fatto di esigerla potrebbe provocare gravi difficoltà di carattere economico o sociale.
2. Qualora delle merci che si trovano in una delle circostanze descritte all'articolo 233 del codice, lettera c), secondo trattino, oppure lettera d) siano sequestrate, le autorità doganali, durante il periodo del sequestro, sospendono l'obbligazione del debitore di pagare dazi, quando ritengano che potranno considerarsi sussistenti i presupposti di una confisca.
3.
Quando un'obbligazione doganale è sorta in applicazione dell'articolo 203 del codice, le autorità doganali sospendono l'obbligo della persona di cui al paragrafo 3, quarto trattino, di detto articolo di pagare i dazi, qualora almeno un altro debitore sia stato identificato e abbia ricevuto comunicazione dell'importo dei dazi a norma dell'articolo 221 del codice.
La sospensione può essere concessa soltanto se la persona di cui all'articolo 203, paragrafo 3, quarto trattino, del codice non è contemplata anche in uno degli altri trattini dello stesso paragrafo e non ha commesso una manifesta negligenza nell'adempimento dei suoi obblighi.
La durata della sospensione è limitata a un anno. Tuttavia, le autorità doganali possono prorogare questo periodo per ragioni debitamente giustificate.
La sospensione è subordinata alla costituzione, da parte della persona che ne beneficia, di una garanzia valida corrispondente all'importo dei dazi in questione, salvo nel caso in cui già esista una garanzia, che copra la totalità del suddetto importo, e il fideiussore non sia stato liberato dai suoi impegni. Si può non esigere la garanzia qualora, a motivo della situazione del debitore, la sua prestazione possa provocare gravi difficoltà di carattere economico o sociale.
Titolo IV. Rimborso o sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione
Capo 1. Disposizioni di carattere generale
Art. 877
1. Ai sensi del presente titolo si intende per:
a) ufficio doganale di contabilizzazione: l'ufficio doganale nel quale sono stati contabilizzati i dazi all'importazione o all'esportazione di cui è richiesto il rimborso o lo sgravio;
b) autorità doganale di decisione: l'autorità doganale dello Stato membro nel quale sono stati contabilizzati i dazi all'importazione o all'esportazione di cui è richiesto il rimborso o lo sgravio abilitata a deliberare in merito a tale domanda;
c) ufficio doganale di controllo: l'ufficio doganale, nella cui sfera di competenza si trova la merce che ha dato luogo alla contabilizzazione dei dazi all'importazione o all'esportazione di cui è richiesto il rimborso o lo sgravio, che procede a taluni controlli necessari all'istruzione della domanda;
d) ufficio doganale di esecuzione: l'ufficio doganale che adotta le misure necessarie per garantire la corretta esecuzione della decisione di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione.
2. Uno stesso ufficio doganale può assumere tutte o parte delle funzioni di ufficio di contabilizzazione, di autorità doganale di decisione, di ufficio doganale di controllo e di ufficio doganale di esecuzione.