Sez. 4, Sentenza n. 4276 del 29/11/1979 Ud. (dep. 27/03/1980) Rv. 144858 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - CONCORSO DI CAUSE ESTINTIVE - DICHIARAZIONE DI NON DOVERSI PROCEDERE PER L'INTERVENTO DI UNA CAUSA ESTINTIVA - CESSAZIONE NEL GIUDICE PENALE DELLA GIURISDIZIONE SUGLI EFFETTI CIVILI DEL REATO - INTERVENTO DI SUCCESSIVA CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - IRRILEVANZA AGLI EFFETTI DELLA GIURISDIZIONE CIVILE DEL GIUDICE PENALE - DEROGA DELL'ART 12 LEGGE 3 AGOSTO 1978 N 405 RISPETTO ALL'ART 23 COD PROC PEN - CONSEGUENZE IN TEMA DI PRESCRIZIONE MATURATASI SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI CONCESSIONE DI AMNISTIA.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - CONCORSO DI CAUSE ESTINTIVE - DICHIARAZIONE DI NON DOVERSI PROCEDERE PER L'INTERVENTO DI UNA CAUSA ESTINTIVA - CESSAZIONE NEL GIUDICE PENALE DELLA GIURISDIZIONE SUGLI EFFETTI CIVILI DEL REATO - INTERVENTO DI SUCCESSIVA CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - IRRILEVANZA AGLI EFFETTI DELLA GIURISDIZIONE CIVILE DEL GIUDICE PENALE - DEROGA DELL'ART 12 LEGGE 3 AGOSTO 1978 N 405 RISPETTO ALL'ART 23 COD PROC PEN - CONSEGUENZE IN TEMA DI PRESCRIZIONE MATURATASI SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI CONCESSIONE DI AMNISTIA.*
L'art 23 cod proc pen, nello stabilire che il giudice penale non puo decidere sulla Azione civile quando il procedimento si chiuda con sentenza che dichiari non doversi procedere per intervenuta causa estintiva del reato, ha escluso la permanenza nel giudice penale della giurisdizione sugli effetti civili del reato. Ne deriva che una causa estintiva del reato intervenuto successivamente non puo, ai sensi del terzo comma dell'art 183 cod pen, estinguere, quale ulteriore effetto del reato, una giurisdizione non piu esistente. A tale regola deroga l'art 12 legge 3 agosto 1978 n 405, che si pone quale norma speciale rispetto all'art 23 cod proc pen per cui, in caso di Estinzione del reato per amnistia, il giudice penale della impugnazione e tenuto ugualmente a pronunziarsi sulle Disposizioni civili della sentenza sottoposta al suo esame. Consegue ulteriormente che la prescrizione del reato verificatosi successivamente alla data del decreto di concessione di amnistia non fa cessare la giurisdizione del giudice penale della impugnazione derivanti non gia dalla regola contenuta nell'art 23 cod proc pen, ma dalla norma speciale dell'art 12 legge 3 agosto 1978 n 405.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 15 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Legge 03/08/1978 num. 405 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)