Sez. 5, Ordinanza n. 27980 del 21/12/2011 (Rv. 620665 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE | Determinazione della rendita catastale - Applicazione dei moltiplicatori fissi di cui al d.m. 14 dicembre 1991 - Saggio di capitalizzazione delle rendite catastali ex art. 29 d.P.R. n. 1142 del 1949 - Determinazione uniforme ed autoritativa - Poteri dell'UTE - Discrezionalità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE
In tema di reddito dei fabbricati a fini fiscali, l'ordinamento tributario attribuisce alla rendita catastale funzione strumentale immediata nell'individuazione della capacità contributiva, mentre la proprietà di un'unità immobiliare è direttamente assunta dal giudice ad indice di capacità contributiva. Invece, quando la capacità contributiva è correlata al valore o all'incremento di valore dell'immobile - come si verifica in materia di imposte indirette - la rendita non esplica effetti immediati, ma serve solo per delimitare il potere accertativo dell'Amministrazione, essendo la base imponibile costituita dal valore venale in comune commercio. In entrambe le ipotesi, il valore degli immobili, ove l'esplicazione della funzione della rendita lo presupponga, è determinato applicando all'ammontare delle rendite catastali risultanti in catasto, periodicamente rivalutate, i moltiplicatori previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'art. 52 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che sono stabiliti dal d.m. 14 dicembre 1991 nella misura di cento volte per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C e di cinquanta e trentaquattro volte, rispettivamente, per quelle classificate nei gruppi D ed E. Dall'entità di tali moltiplicatori si ricava, in senso inverso, che il saggio di capitalizzazione delle rendite catastali, al quale fa riferimento l'art. 29 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142 per la determinazione del capitale fondiario, è rappresentato, a seconda dei diversi gruppi, dall'1 per cento, dal 2 per cento e dal 3 per cento e, essendo lo stesso determinato uniformemente ed autoritativamente per ciascun gruppo, nessuna discrezionalità può essere riconosciuta all'U.T.E. nella sua individuazione.
Riferimenti normativi: DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 29, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST., DM Finanze 14/12/1991
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)