Sez. L - , Sentenza n. 15512 del 07/06/2019 (Rv. 654108 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Art. 24 del c.c.n.l. dell'1.9.1995 per il personale non dirigenziale del comparto sanità - Periodo di conservazione del posto di lavoro - Calcolo - Art. 23 del predetto c.c.n.l. - Licenziamento in caso di maturazione del comporto - Necessità dell'inidoneità del dipendente ad ogni proficuo lavoro - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'art. 24 del CCNL dell'1.9.1995 per il personale non dirigenziale del comparto sanità - nella parte in cui prevede che, in caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto "non oltre il periodo di conservazione del posto" - si interpreta nel senso che detto periodo è quello stesso previsto, per sommatoria, dai commi 1 e 2 dell'art. 23 in relazione alle assenze per malattia e va calcolato con le medesime modalità stabilite dalla disposizione contrattuale alla quale l'art. 24 rinvia. Il comma 6 dell'art. 23, applicabile ex art. 24 comma 2 una volta decorso il periodo massimo di conservazione del posto di lavoro, disciplina due distinte causali di recesso e, pertanto, non richiede, in caso di maturazione del comporto, che il dipendente sia anche inidoneo ad ogni proficuo lavoro, perché il licenziamento riconducibile alla previsione dell'art. 2110 c.c. va tenuto distinto da quello per sopravvenuta inidoneità fisica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 01/09/1995 art. 24, Contr. Coll. 01/09/1995 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)