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Sez. L, Sentenza n. 6805 del 03/07/1990 (Rv. 468100 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - MALATTIA IN ATTO NON INDENNIZZABILE - DOMANDA DI ACCERTAMENTO IN VISTA DI EVENTUALI FUTURI AGGRAVAMENTI - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468100-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - MALATTIA IN ATTO NON INDENNIZZABILE - DOMANDA DI ACCERTAMENTO IN VISTA DI EVENTUALI FUTURI AGGRAVAMENTI - INAMMISSIBILITÀ.*

Nel caso di malattia professionale in atto non indennizzabile per l'inesistenza di un'infermità inabilitante nella misura richiesta, non è possibile una pronuncia di mero accertamento, con efficacia di giudicato, dell'infermità stessa in vista di eventuali futuri aggravamenti, non essendo al riguardo configurabile una questione pregiudiziale, di cui ai sensi dell'art. 34 cod. proc. civ. possa chiedersi l'accertamento, con efficacia di giudicato, indipendentemente dall'esito della domanda principale, bensì trattandosi di uno degli elementi costitutivi del diritto alla rendita, che può essere accertato dal giudice solo come fondamento della relativa pretesa fatta valere in giudizio, non di per sè e per gli effetti futuri eventualmente ricavabili da tale accertamento. (Conf 6468/88, mass n 460789).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 66, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)