Sez. 1, Sentenza n. 6783 del 28/02/1973 Ud. (dep. 11/10/1973) Rv. 125127 - 01
IMPUTATO - INFERMITA DI MENTE - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - INAPPLICABILITA.*
IMPUTATO - INFERMITA DI MENTE - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - INAPPLICABILITA.*
L'art 88 cod proc pen, nel prevedere la sospensione del procedimento per il caso che l'imputato venga a trovarsi in tale stato di infermita di mente da escludere la capacita di intendere e di volere, si riferisce espressamente ad 'ogni stato e grado del procedimento di meritò. La sospensione non e pertanto prevista per il giudizio di Cassazione, nel quale non e richiesta la partecipazione diretta dell'imputato, perche tutti gli Atti debbono essere compiuti dal difensore.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 532
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)