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Sez. 3, Sentenza n. 3374 del 16/10/1969 (Rv. 343450 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - NOTA DELLE SPESE - OMESSA PRESENTAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI LIQUIDAZIONE SULLA BASE DEGLI ATTI DI CAUSA - MANCATA IRROGAZIONE DELLA SANZIONE RELATIVA ALLA OMESSA PRESENTAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1969-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343450-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - NOTA DELLE SPESE - OMESSA PRESENTAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI LIQUIDAZIONE SULLA BASE DEGLI ATTI DI CAUSA - MANCATA IRROGAZIONE DELLA SANZIONE RELATIVA ALLA OMESSA PRESENTAZIONE - IRRILEVANZA.*

L'inosservanza, da parte del procuratore legale, della norma di cui all'art 75 disp att cod proc civ non esclude il potere-dovere del giudice di liquidare, in Mancanza della presentazione della nota, le spese e gli onorari in base agli Atti di causa ne la mancata irrogazione della sanzione prevista dall'art. 59 RDL 27 novembre 1933 n. 1578 per una tale omissione inficia la validita di una liquidazione eseguita di ufficio. (V 3214-68 massima n 336144 3053-68 massima n 335922 1504-67 massima n 328218 1867-51).*

Riferimenti normativi: Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 59 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 75, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)