Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2756 del 06/02/2020 (Rv. 657247 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - ESCLUSIONE DELLA GARANZIA - VIZI FACILMENTE RICONOSCIBILI | Vizi di semplice percezione - Rilevazione - Onere di diligenza del compratore - Configurabilità - Valutazione in concreto - Necessità - Onere di accertamento mediante l'ausilio di esperti od indagini tecniche - Esclusione.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - ESCLUSIONE DELLA GARANZIA - VIZI FACILMENTE RICONOSCIBILI
L'esclusione della garanzia nel caso di facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1491 c.c., è applicazione del principio di autoresponsabilità e consegue all'inosservanza di un onere di diligenza del compratore in ordine alla rilevazione dei vizi che si presentino di semplice percezione. Pertanto, sebbene il grado della diligenza esigibile non possa essere predicato in astratto ma debba essere apprezzato in relazione al caso concreto, avuto riguardo alle particolari circostanze della vendita, alla natura della cosa ed alla qualità dell'acquirente, è tuttavia da escludere che l'onere di diligenza del compratore debba spingersi sino al punto di postulare il ricorso all'opera di esperti o l'effettuazione di indagini penetranti ad opera di tecnici del settore, al fine di individuare il vizio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1491
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)