Sez. 1, Sentenza n. 1427 del 17/10/1977 Ud. (dep. 07/02/1978) Rv. 137858 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CODICE PENALE - VILIPENDIO DELLE FORZE ARMATE DELLA LIBERAZIONE - CONTRASTO COL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELLA LIBERTA DEL PENSIERO - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CODICE PENALE - VILIPENDIO DELLE FORZE ARMATE DELLA LIBERAZIONE - CONTRASTO COL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELLA LIBERTA DEL PENSIERO - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
E manifestamente infondata - in riferimento all'art 21, comma primo, della Costituzione - la questione di legittimita costituzionale dell'art 290 up del codice penale nella parte in cui prevede il reato di vilipendio delle forze armate della liberazione. La liberta di manifestazione del pensiero - della quale il diritto di critica, con forme ed espressioni anche severe alle istituzioni, costituisce una componente fondamentale in un ordinamento democratico, quale quello vigente in Italia - oltre al limite, espressamente previsto, inteso alla tutela del buon costume, subisce altri limiti, impliciti, dipendenti dalla necessita di tutelare beni diversi che siano parimenti garantiti dalla Costituzione. Benche la carta costituzionale non menzioni, in alcuna delle sue parti, le forze armate della liberazione, ossia le formazioni di partigiani e di altri volontari che effettivamente hanno combattuto contro le truppe tedesche e quelle della Repubblica sociale italiana nel corso della seconda guerra mondiale, tuttavia la Rilevanza costituzionale delle stesse e da ravvisare nella Costituzione in senso materiale, intesa quale insieme di forze, di rapporti e di situazioni che operano e si effettuano nell'ambito della societa civile sulla base di valori morali e politici comuni alla stragrande maggioranza dei cittadini in un determinato momento storico. In tale prospettiva, non sembra contestabile che la Costituzione vigente, come complesso di norme fondate sui principi di liberta propri degli stati democratici, tragga origine dagli ideali che ispirarono le forze della liberazione, le quali svolsero un ruolo importante ai fini dell'instaurazione dell'ordinamento repubblicano sancito dalla Costituzione. Occorre, inoltre, considerare che delle forze armate della liberazione fecero parte cittadini di tutti i partiti politici rappresentati nell'assemblea costituente eletta dal popolo italiano, talche deve ritenersi che gli ideali di liberta e i valori di fondo del movimento unitario di liberazione furono trasfusi nella Costituzione repubblicana, costituendone il substrato ideologico e politico. Pertanto, le forze armate della liberazione, anche se non possono essere annoverate tra le istituzioni attualmente "vigenti", rappresentato un patrimonio ideale e politico tuttora valido, esistente e meritevole di tutela, siccome trasfuso nella carta costituzionale. Ne deriva che il prestigio delle dette forze armate, quale espressione dei principi di liberta degli ideali democratici che animarono i componenti delle stesse, costituisca un bene giuridico di Rilevanza costituzionale, la cui tutela giustifica la disciplina limitativa della liberta di manifestazione del pensiero prevista dall'art 290, ultimo capoverso, cod pen. (V mass n 137273; (V mass n 136437; (V mass n 136435).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Cod. Pen. art. 290 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)