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Sez. L, Sentenza n. 20573 del 29/07/2008 (Rv. 604228 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Licenziamento per giusta causa - Condotta del lavoratore determinata da motivi irragionevoli - Interruzione del servizio di pedaggio autostradale per quarantacinque minuti - Incompatibilità della prosecuzione del rapporto con l'attività d'impresa - Proporzionalità della sanzione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604228-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

In tema di licenziamento disciplinare, integra gli estremi della giusta causa la condotta del dipendente addetto alla piccola manutenzione degli impianti autostradali che, adducendo motivi irragionevoli per prendere il posto di un altro lavoratore addetto alle mansioni di operatore di casello, determini confusione e l'interruzione del servizio per circa quarantacinque minuti, dovendosi ritenere, avuto riguardo alla natura dell'attività d'impresa, non compatibile la persistenza del rapporto di lavoro e proporzionata la sanzione espulsiva (nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto adeguatamente motivata la decisione del giudice di merito secondo il quale la sanzione era proporzionata atteso che il dipendente, già addetto alle funzioni di esattore e destinato ad altri compiti per ragioni di salute, indossati gli abiti dell'operatore del casello aveva preteso, per una affermata nostalgia per le vecchie mansioni, di esercitare nuovamente il lavoro di esattore, provocando, in tal modo, il blocco del traffico autostradale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)