Sez. U, Ordinanza n. 157 del 04/03/1994 (Rv. 485584 - 01)
Avvocato e procuratore - Consiglio Nazionale Forense | Comportamenti omissivi ovvero commissivi senza assunzione della qualità di pronuncia formale - Ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione - Inammissibilità - Fattispecie relative a ricorso di un praticante procuratore legale avverso l'omessa pronuncia di detto Consiglio in ordine ad una istanza di abilitazione.
Avvocato e procuratore - Consiglio Nazionale Forense
Il ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense, ai sensi dell'art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, presuppone che una pronuncia formale del Consiglio stesso sia effettivamente intervenuta e, pertanto, non è ammissibile per denunciarne meri comportamenti omissivi o anche commissivi, che non abbiano assunto siffatta qualità formale. (Nella specie, sancendo il principio di cui in massima le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un praticante procuratore legale che lamentava essere stata la propria istanza di abilitazione all'esercizio professionale davanti al Pretore respinta dal Consiglio dell'ordine competente e riproposta al Consiglio Nazionale senza, peraltro, ottenerne una decisione).
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)