diritto.io

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5112 del 05/03/2018 (Rv. 648107 - 02)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - PRESUPPOSIZIONE | Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648107-02

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - PRESUPPOSIZIONE

In materia contrattuale, per configurare la fattispecie della cd. "presupposizione" (o condizione inespressa) è necessario che dal contenuto del contratto si evinca l'esistenza di una situazione di fatto, non espressamente enunciata in sede di stipulazione, ma considerata quale presupposto imprescindibile della volontà negoziale, il cui successivo verificarsi o venir meno dipenda da circostanze non imputabili alle parti. (Nell'affermare il principio, in fattispecie di cessione immobiliare per la realizzazione di un centro commerciale, la S.C. ha rilevato l'insussistenza della presupposizione nella non realizzabilità di edifici a destinazione commerciale di vendita al dettaglio, attesa, in capo alle parti, la comune consapevolezza circa la legittimità del completamento edificatorio per finalità commerciali "retail", realizzato dalla cessionaria dell'area nel rispetto delle previsioni del T.U. edilizia n. 380 del 2001 pur a seguito del mutamento della destinazione urbanistica dell'area medesima).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1467

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)