Sez. 3, Sentenza n. 436 del 27/02/1964 (Rv. 300539 - 01)
TRASPORTO (CONTRATTO DI) - TRASPORTO DI PERSONE - RESPONSABILITA DEL VETTORE PER SINISTRI E DANNI ALLE PERSONE - COLPA DEL VIAGGIATORE O DEL TERZO - PRESUNZIONE DI RESPONSABILITA DEL VETTORE - ESCLUSIONE.*
TRASPORTO (CONTRATTO DI) - TRASPORTO DI PERSONE - RESPONSABILITA DEL VETTORE PER SINISTRI E DANNI ALLE PERSONE - COLPA DEL VIAGGIATORE O DEL TERZO - PRESUNZIONE DI RESPONSABILITA DEL VETTORE - ESCLUSIONE.*
La presunzione juris tantum di responsabilita del vettore, per i danni alla incolumita delle persone trasportate, introdotta dall'art. 1681 cod. civ., rimane superata dall'accertamento di fatto, insindacabile in Sede di legittimita, secondo il quale l'evento dannoso sia imputabile esclusivamente al fatto di terzi ovvero dello stesso danneggiato. (Conf. 1388-61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1681
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)