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Sez. 6 - 5, Sentenza n. 12008 del 28/05/2014 (Rv. 630977 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - RESTITUZIONE E RIMBORSI (CONVENZIONI TRA ENTI E PRIVATI PER IL RIMBORSO DI TRIBUTI) | Sospensione del processo - Art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Portata.
Stato
decisa il 2014-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630977-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - RESTITUZIONE E RIMBORSI (CONVENZIONI TRA ENTI E PRIVATI PER IL RIMBORSO DI TRIBUTI)

In tema di contenzioso tributario, l'art. 39 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (secondo cui "il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio") attiene ai rapporti tra giurisdizione tributaria ed ogni altra giurisdizione, ordinaria o amministrativa, e pone una deroga - in ipotesi predeterminate - al criterio secondo il quale le questioni pregiudiziali sono risolte, "incidenter tantum", dal giudice munito di giurisdizione sulla domanda. Ne consegue che il processo tributario non può essere sospeso in ragione della ritenuta necessità della risoluzione di ulteriori e diverse questioni ravvisate pregiudiziali, che sono devolute, di regola, alla cognizione del giudice ordinario o di quello amministrativo, dovendo, invece, il giudice tributario procedere alla definizione della controversia sottoposta al suo esame, previa risoluzione, "incidenter tantum", delle suddette questioni.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 39 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)