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Sez. 3, Sentenza n. 20067 del 19/07/2008 (Rv. 604397 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO BILATERALE (O SINALLAGMATICO O A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE) | Inadempimento - Risarcimento del danno - Rapporti con l'azione di risoluzione del contratto - Prescrizione - Decorrenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604397-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO BILATERALE (O SINALLAGMATICO O A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE)

La domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, poiché l'art. 1453 cod. civ., facendo salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento, esclude che la relativa azione presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione, che costituisce un rimedio a tutela dell'equilibrio sinallagmatico del contratto e non ha funzione accertativa dell'inadempimento, il quale sussiste o meno - con tutte le conseguenze sul piano del diritto al risarcimento del creditore della prestazione inadempiuta - indipendentemente dall'eventuale pronuncia di risoluzione. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., il termine di prescrizione, in relazione al risarcimento di ogni danno da inadempimento, inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, indipendentemente dalla data della pronuncia risolutiva.(Nella specie, relativa a domanda di risarcimento danni per inadempimento del locatore, stante l'inutilizzabilità dell'immobile locato per la destinazione commerciale pattuita, la S.C. ha rigettato il proposto ricorso ritenendo che il termine prescrizionale, decorrente dal momento in cui la conduttrice, successivamente alla conclusione del contratto e a seguito di sopralluogo effettuato dalle competenti autorità, era venuta a conoscenza dell'impossibilità di ottenere il nulla-osta per l'esercizio commerciale, non era maturato alla data della interruzione della prescrizione, avvenuta con la notifica del primo atto di citazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)