Sez. 1, Sentenza n. 690 del 30/03/1967 (Rv. 326727 - 01)
CREDITO - CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO - IN GENERE - MODALITA DI UTILIZZAZIONE.*
CREDITO - CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO - IN GENERE - MODALITA DI UTILIZZAZIONE.*
La funzione dell'apertura di credito e quella di consentire all'accreditato la possibilita di ottenere la disponibilita di denaro in vista di esigenze originariamente indeterminate, sia rispetto al tempo in cui esse possano assumere consistenza concreta, sia rispetto al modo con cui esse possano trovare soddisfacimento. Tale caratteristica, ed il richiamo alle -forme d'uso-, contenuto nell'art.1843 cod. civ., comportano l'elasticita di utilizzazione del credito, intesa sia nel senso che all'accreditato puo essere consentito di disporre di questo attraverso la combinazione di prelievi e di rimborsi, con Estinzione o reviviscenza parziale o totale del conto per il periodo della durata del rapporto, sia nel senso che l'utilizzazione puo avvenire con operazioni di natura diversa, cioe, ad esempio, attraverso un prelevamento diretto di denaro o attraverso lo sconto di cambiali, oppure, ove la convenzione lo preveda, anche attraverso pagamenti fatti dalla banca a terzi. Trattasi, negli ultimi due casi, di operazioni che hanno la struttura di autonomi negozi giuridici, caratterizzati dalla funzione di attuare la utilizzazione del fido oggetto dell'apertura di credito e percio a questa collegati. (Cfr. 369-64, 3872-54).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1843
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)