Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato
Testo in vigore al
Art. 31
1. Nei termini stabiliti dai regolamenti speciali di ciascun servizio, i consegnatari fanno pervenire agli uffici da cui immediatamente dipendono, e nelle cui scritture devono essere aperti i conti individuali dei consegnatari medesimi un prospetto indicante:
a) tutte le variazioni seguite negl'inventari col corredo dei documenti giustificativi o di copie dei medesimi;
b) la situazione della contabilita' del materiale mobile, risultante dalle introduzioni, distribuzioni o trasformazioni, e le rimanenze.
2. Gli uffici provinciali e compartimentali, nei termini stabiliti dai regolamenti speciali, compilano un prospetto riassuntivo per ciascuna specie dei dipendenti consegnatari, e lo trasmettono alle amministrazioni centrali nelle cui scritture devono essere aperti i conti collettivi per provincia o compartimento.
3. Le comunicazioni da farsi dalle amministrazioni centrali alla ragioneria generale formano oggetto delle istruzioni di cui all'art. 161 del presente regolamento.
Art. 32
1. I consegnatari dei beni mobili sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, alla quale devono alla fine di ogni anno finanziario rendere il conto giudiziale della loro gestione, nei modi e nelle forme prescritte al titolo XIII del presente regolamento.
2. Non devono rendere conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobilie di ufficio per solo debito di vigilanza, o presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell'uffizio cui il consegnatario e' addetto.
Art. 33
1. Nel conto giudiziale di cui all'articolo precedente, il consegnatario si da' debito dei beni mobili avuti in consegna non solo secondo la specie, qualita' e categoria di ciascuno, ma anche secondo il valore risultante dagli inventari. In caso di deficienza o di mancata giustificazione, il consegnatario e' responsabile dell'oggetto in natura, o del prezzo corrente del medesimo.
Art. 34
1. Gli oggetti mobili non possono essere dati in pagamento ai creditori dello Stato.
2. Possono soltanto cedersi agli appaltatori di opere i materiali derivanti dalla demolizione, riparazione, trasformazione o sostituzione di fabbriche, di macchine e di altri oggetti mobili, giusta il disposto dell'art. 52.
Art. 35
1. Gli oggetti mobili divenuti inservibili e la mobilia degli uffici e degli alloggi governativi, che non occorra di ulteriormente conservare nei magazzini o negli stabilimenti dello Stato, sono alienati per cura del provveditorato generale dello Stato o delle amministrazioni militari, se trattisi di oggetti ad esse spettanti.
2. Di ogni vendita si fa constare mediante variazione nel relativo inventario.
Titolo II. Dei contratti.
Capo I. Norme generali.
Art. 36
1. Si provvede con contratti a tutte le forniture, trasporti, acquisti, alienazioni, affitti o lavori riguardanti le varie amministrazioni e i vari servizi dello Stato.
Art. 37
1. Tutti i contratti dai quali derivi entrata o spesa dello Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, eccetto i casi indicati da leggi speciali e quelli previsti nei successivi articoli.
2. Le forniture, i trasporti e i lavori sono dati in appalto separatamente secondo la natura del servizio e divisi possibilmente in lotti, quando cio' sia riconosciuto piu' vantaggioso per l'amministrazione.
Art. 38
1. I casi nei quali, a norma dell'art. 3 della legge (1) si puo' procedere a licitazione privata sono i seguenti:
1° Per le forniture d'ogni genere, per i trasporti o per i lavori, quando un'evidente urgenza prodotta da circostanze imprevedute non permetta l'indugio degli incanti, e per le provviste occorrenti all'esercito, all'armata o all'aeronautica militare, quando sieno urgentemente richieste dalla sicurezza dello Stato;
2° Per le provviste di materie e derrate che per la loro natura, o per l'uso speciale a cui sono destinate, debbono essere acquistate nel luogo della produzione o fornite direttamente da' produttori;
3° Per i prodotti d'arte, macchine, strumenti e lavori di precisione, l'esecuzione de' quali deve commettersi ad artefici o ditte specializzate;
2. 4º Per dare in affitto ad uso di abitazione locali e loro dipendenze, quando per ragioni speciali non sia conveniente sperimentare l'incanto;
3. 5º Quando sia andato deserto l'incanto o non siasi raggiunto dalle offerte il limite fissato, salvo che l'amministrazione non ritenga di dovere stipulare il contratto a trattativa privata;
6° Quando trattisi di contratti che durano piu' anni e in virtu' dei quali il fornitore debba sempre tenere a disposizione dell'amministrazione una determinata quantita' della materia da somministrare, ovvero debba avere i mezzi necessari per una data fabbricazione.
4. La ragione che in ogni singolo caso giustifica il ricorso alla licitazione privata, deve essere esposta e dimostrata al consiglio di Stato nei casi in cui occorra il suo preventivo avviso e va indicata nel decreto di approvazione del contratto.
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6. (1) Quando nel presente regolamento si adopera la locuzione «legge» senz'altra specificazione, si intende richiamare il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Art. 39
1. Si puo' inoltre ricorrere alla licitazione privata, concorrendovi particolari ragioni, che devono sempre essere indicate nel decreto di approvazione del contratto e dimostrate al consiglio di Stato, nel caso che occorra il suo preventivo avviso:
2. 1º Quando si tratti di spesa che non superi le lire 75,000 ovvero di spesa che non superi annualmente lire 15,000 e lo Stato non resti obbligato oltre cinque anni, sempreche' per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassino tali limiti;
2º Per la vendita di effetti mobili fuori d'uso e di derrate quando il valore di stima non superi le lire 60,000, fatta qui pure l'avvertenza contenuta nel n. 1º;
3. 3º Per l'affitto di fondi rustici, fabbricati, ponti ed altri beni immobili, quando la rendita annuale sia valutata in somma non maggiore di lire 5000 e la durata del contratto non ecceda i sei anni, e sempreche' non ne sia stata data una parte a fitto con altro contratto per una somma e tempo che, uniti a quelli del nuovo contratto, eccedano i limiti qui determinati;
4. 4º Per l'acquisto e la macinazione di cereali, per l'acquisto dei viveri, del foraggio, della paglia e del combustibile e per il trasporto dei generi suddetti occorrenti per l'esercito;
5° Per l'acquisto di cavalli di rimonta;
6° Per le confezioni e riparazioni di corredo militare;
7° Per coltivazioni, o fabbricazioni, o forniture a titolo di sperimento;
8° Per le forniture occorrenti al mantenimento dei detenuti, quando sieno commesse a stabilimenti di opere pie, per lavori da darsi ai detti detenuti.17
Art. 40
1. Agli appalti di opere pubbliche, o di lavori o forniture speciali, per la cui esecuzione l'amministrazione ritenga conveniente di giovarsi delle iniziative e dei progetti di provate competenze tecniche, artistiche o scientifiche, puo' procedersi mediante la forma dell'appalto-concorso di cui all'art. 4 della legge.
2. Le ragioni di convenienza di cui al precedente comma sono comunicate al consiglio di Stato, nei casi in cui il suo parere sia richiesto, ai termini di legge.
Art. 41
1. Si procede alla stipulazione dei contratti a trattativa privata:
2. 1º Quando gl'incanti o le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che ove si sperimentassero andrebbero deserte;
2° Per l'acquisto di cose la cui produzione e' garentita da privativa industriale, o per la cui natura non e' possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;
3. 3º Quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti o oggetti di precisione che una sola ditta puo' fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;
4° Quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizi governativi;
5° Quando l'urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da non consentire l'indugio degli incanti o della licitazione;
6° E in genere in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente seguite le forme degli articoli 37 a 40 del presente regolamento.
4. Nei casi previsti nel presente articolo la ragione per la quale si ricorre alla trattativa privata, deve essere indicata nel decreto di approvazione del contratto e dimostrata al consiglio di Stato, quando occorra il suo preventivo avviso.
Art. 42
1. Per determinare l'importo dei contratti continuativi, all'effetto di stabilire se sia necessario il preventivo avviso del consiglio di Stato e la registrazione preventiva della Corte dei conti ai sensi degli art. 5, 6, 7 e 19 della legge, si deve tenere per base la cifra complessiva che risulta da tutte le annualita' alle quali si estende il contratto.
2. I progetti dei contratti che si comunicano al consiglio di Stato devono essere corredati dei capitoli d'oneri e contenere la precisa descrizione dei lavori, opere e forniture da eseguirsi.
Art. 43
1. Pel complesso di una sola opera o di un solo lavoro, in caso di speciali necessita' da farsi constare nel decreto di approvazione del contratto, possono formarsi progetti e perizie parziali per procedere a distinti contratti con piu' persone.
2. Quando l'appaltatore o il fornitore sia la medesima persona, o le forniture e i lavori, comunque parzialmente descritti, formino sostanzialmente parte di una sola impresa, non si ammette alcuna divisione artificiosa in piu' e diversi contratti, ma si procede ad un solo contratto, con le norme stabilite nel capo I del presente titolo.
Art. 44
1. I contratti stipulati con precedente data si considerano parti integranti dei contratti successivi, per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 9 e 13 della legge e 39 e 42 del presente regolamento.
Capo II. Dei capitoli di oneri.
Art. 45
1. I capitoli d'oneri per ogni genere di contratti possono dividersi, ove sia necessario, in generali e speciali e sono approvati da ciascun ministero.
2. I capitoli generali d'oneri contengono le condizioni che possono applicarsi indistintamente ad un determinato genere di lavoro, appalto o contratto, e le forme da seguirsi per le gare. Quelli speciali riguardano le condizioni che si riferiscono piu' particolarmente all'oggetto proprio del contratto.
3. Nei capitoli d'oneri sono determinate la natura e l'importanza delle garenzie che i concorrenti devono produrre per essere ammessi agl'incanti, e per assicurare l'adempimento dei loro impegni; come pure le clausole penali e l'azione che l'amministrazione puo' esercitare sopra le cauzioni nel caso d'inadempimento ai detti impegni, non che il luogo in cui l'aggiudicatario, il suo fideiussore o l'approbatore garante del fideiussore, devono eleggere il domicilio legale.
Art. 46
1. Nei capitoli d'oneri relativi agli affitti, si stabiliscono tutte le condizioni dirette alla conservazione delle proprieta' che si danno in affitto, ed al loro miglioramento se trattasi di fondi rustici.
2. Si deve pure determinare la durata dell'affitto, e stabilire le condizioni e le garenzie necessarie per assicurare il pagamento dei fitti e l'adempimento delle imposte obbligazioni.
Art. 47
1. Nei capitoli d'oneri concernenti la vendita degli oggetti fuori d'uso, derrate, strumenti e simili, si stabilisce che a garenzia dell'esecuzione del contratto si debba fare un deposito in ragione del quinto dell'intero prezzo degli oggetti da vendersi; che nessuno di detti oggetti possa essere asportato senza il previo pagamento del relativo prezzo, e che ove gli oggetti venduti non sieno dall'acquirente ritirati nel termine fissato dai capitoli stessi, l'amministrazione possa procedere a nuova vendita di essi a spese e rischio del primitivo acquirente.
Art. 48
1. Nei contratti per forniture, trasporti e lavori, i pagamenti in conto da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti, nei limiti in cui sono ammessi dalla legge, non possono eccedere i novantacinque centesimi dell'importo contrattuale.46 .
2. E' fatta eccezione per le provviste a scadenza rateale, per le quali puo' farsi il pagamento dello intiero prezzo delle materie gia' accettate in rate complete.
3. Se i contratti per provviste o forniture hanno durata di piu' anni, la liquidazione puo' esser fatta a periodi trimestrali, semestrali o annuali, secondo l'oggetto dei contratti, e possono essere dati i saldi corrispondenti alle opere eseguite od alle materie consegnate.53
Art. 49
1. Nei contratti non si puo' convenire esenzione da qualsiasi specie di imposte o tasse vigenti all'epoca della loro stipulazione.
Art. 50
1. Non si puo' variare la durata dei contratti gia' stipulati quando siano in corso di esecuzione.
Art. 51
1. I termini e le norme speciali da osservarsi nei contratti relativi agli affitti ed all'esecuzione di forniture, trasporti e lavori, sono regolati da particolari disposizioni delle singole amministrazioni, secondo la natura di ciascun ramo di servizio.