Sez. 1, Sentenza n. 209 del 02/02/1984 Cc. (dep. 28/02/1984) Rv. 162827 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSE AD IMPUGNARE IN GENERE - CORRELAZIONE DELL'INTERESSE AGLI EFFETTI PRIMARI E DIRETTI DEL PROVVEDIMENTO DA IMPUGNARE - NECESSITÀ - CORRELAZIONE AGLI EFFETTI INDIRETTI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSE AD IMPUGNARE IN GENERE - CORRELAZIONE DELL'INTERESSE AGLI EFFETTI PRIMARI E DIRETTI DEL PROVVEDIMENTO DA IMPUGNARE - NECESSITÀ - CORRELAZIONE AGLI EFFETTI INDIRETTI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
L'interesse ad impugnare, richiesto dal penultimo comma dell'art. 190 cod. proc. pen. quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare, in modo da tradursi in un contenuto pratico e concreto che derivi dalle Disposizioni espresse nella decisione, e non già da suoi effetti indiretti, specie se questi consistano nell'Esercizio di facoltà o di obblighi previsti dalla legge. (fattispecie in cui il giudice del dibattimento, innanzi al quale l'imputato era stato tratto col rito direttissimo previsto per i reati concernenti le armi, aveva con ordinanza dichiarato nullo l'interrogatorio e la convalida dell'arresto dell'imputato medesimo, di cui aveva disposto la scarcerazione con contestuale restituzione degli Atti al P.m.; questi aveva emesso altro ordine di cattura e promosso nuovo giudizio direttissimo. L'imputato con ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza deduceva che stante l'obbligatorietà nella specie del giudizio direttissimo il procedimento non poteva farsi regredire al P.m.. è stato ritenuto che l'interesse al ripristino del giudizio direttissimo era venuto meno essendo stato esso nuovamente promosso; è stato anche osservato che, con la emissione dell'ordine di cattura, il P.m. aveva esercitato una sua facoltà, costituente nella specie soltanto un effetto indiretto dell'ordinanza dibattimentale relativamente al quale è insussistente l'interesse richiesto dal penultimo comma dell'art. 190 cod. proc. pen.).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 504, Cod. Proc. Pen. art. 505 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)