Sez. 5, Sentenza n. 2726 del 04/12/1974 Ud. (dep. 10/03/1975) Rv. 129461 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SECONDA CONCESSIONE - APPLICABILITA SOLTANTO ALLA CONDANNA CONSECUTIVA A QUELLA GIA CONDIZIONALMENTE SOSPESA.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SECONDA CONCESSIONE - APPLICABILITA SOLTANTO ALLA CONDANNA CONSECUTIVA A QUELLA GIA CONDIZIONALMENTE SOSPESA.*
Ai fini della seconda concessione della sospensione condizionale occorre tener presente che per 'nuova condannà deve intendersi quella successiva alla condanna per la quale e gia stato concesso il beneficio, dato che la norma di cui all'art 164 cod pen parla di cumulo della pena da infliggere con quella irrogata con 'là precedente condanna. Se tra le due condanne ve ne sono altre (una o piu ne la legge distingue tra delitti e contravvenzioni) la seconda sospensione condizionale non puo essere concessa.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Legge 07/06/1974 num. 220 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)