Sez. 3, Sentenza n. 9714 del 22/04/2013 (Rv. 625988 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Rapporto fra controversie di sfratto per finita locazione e di esecuzione in forma specifica di preliminare di compravendita tra le stesse parti - Pregiudizialità giuridica ex art. 295 cod. proc. civ.- - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
Non ricorre il rapporto di pregiudizialità giuridica, ai fini della sospensione necessaria di cui all'art. 295 cod. proc. civ., tra una controversia relativa ad uno sfratto per finita locazione ed altra attinente all'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di compravendita stipulato tra locatore e conduttore, in quanto, attesa la natura costitutiva della sentenza che dispone il trasferimento coattivo, destinata a produrre effetti solo alla data del passaggio in giudicato della relativa pronuncia, permangono nelle more del giudizio ex art. 2932 cod. civ. gli obblighi derivanti dal contratto di locazione, senza che con questi possa interferire l'eventuale accoglimento della domanda di adempimento del preliminare.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)