Codice della navigazione
Testo in vigore al
Art. 315 Autorita' competente
1. L'autorita' competente a concedere le autorizzazioni previste in questo capo e a ricevere la relazione di cui all'articolo 304 e', nel Regno, il presidente del tribunale e, fuori del comune ove ha sede il tribunale, il pretore; all'estero, il console o chi ne fa le veci.
Capo V. Dell'equipaggio
Art. 316 Formazione dell'equipaggio
1. L'equipaggio della nave marittima e' costituito dal comandante, dagli ufficiali e da tutte le altre persone arruolate per il servizio della nave. L'equipaggio della nave della navigazione interna e' costituito dal comandante, dagli ufficiali e da tutti gli altri iscritti nei registri del personale navigante imbarcati per il servizio della nave.
2. Fa inoltre parte dell'equipaggio il pilota durante il periodo in cui presta servizio a bordo.
Art. 317 Composizione e forza minima dell'equipaggio
1. Il comandante del porto provvede all'applicazione delle disposizioni di legge e delle norme corporative riguardanti la determinazione del numero minimo degli ufficiali di coperta e di macchina, e dei relativi gradi, nonche' la composizione e la forza minima dell'intero equipaggio.
2. Il Ministro per la marina mercantile, in caso di accertata indisponibilita' di marittimi in possesso dei titoli professionali richiesti dalle norme in vigore, su parere favorevole del comandante del porto, puo' consentire, ai fini della composizione dell'equipaggio delle navi da carico e da pesca, l'imbarco, per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, di marittimi muniti dei titolo immediatamente inferiore a quello prescritto.
3. Le norme relative alla composizione e alla forza minima degli equipaggi delle navi della navigazione interna sono stabilite dal ministro per le comunicazioni.
Art. 318 Nazionalita' dei componenti dell'equipaggio
1. L'equipaggio delle navi nazionali armate nei porti della Repubblica deve essere interamente composto da cittadini italiani o di altri Paesi appartenenti all'Unione europea.63
2. Alle disposizioni di cui al comma 1 puo' derogarsi attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. Per i marittimi di nazionalita' diversa da quella italiana o comunitaria, imbarcati in conformita' a quanto previsto dal presente comma, non sono richiesti visto di ingresso nel territorio dello Stato, permesso di soggiorno e autorizzazione al lavoro anche quando la nave navighi nelle acque territoriali o sosti in un porto nazionale.
2-bis. I certificati dei primi ufficiali di coperta non italiani, imbarcati in virtu' degli accordi collettivi nazionali di cui al comma 2, sono soggetti a riconoscimento da parte dell'amministrazione competente, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324.
3. Per le navi adibite alla pesca marittima, l'autorita' marittima periferica, delegata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, autorizza, previa richiesta dell'armatore, che il personale di bordo sia composto anche da cittadini extracomunitari, tranne che per la qualifica di comandante.
Art. 319 Assunzione di personale straniero all'estero
1. Nei porti esteri della navigazione marittima o interna e nei porti nazionali ove non siano disponibili rispettivamente marittimi o personale navigante di nazionalita' italiana, possono essere assunti anche stranieri in misura non superiore ad un quarto dell'intero equipaggio e per il solo tempo necessario al viaggio da compiere.
2. In caso di speciali esigenze, l'autorita' consolare o la capitaneria di porto puo' autorizzare l'assunzione di stranieri in misura superiore a quella indicata nel comma precedente.
Art. 320 Servizio di macchina
1. I minori degli anni diciotto non possono essere adibiti al servizio di macchina.
Art. 321 Gerarchia di bordo delle navi marittime
1. La gerarchia dei componenti dell'equipaggio marittimo e' la seguente:
1) comandante;
2) direttore di macchina, comandante in seconda, capo commissario, e medico di bordo direttore del servizio sanitario;
3) primo ufficiale di coperta, primo ufficiale di macchina, cappellano, primo medico aggiunto,primo commissario;
4) secondo ufficiale di coperta, secondo ufficiale di macchina, secondo medico aggiunto, secondo commissario, primo radiotelegrafista;
5) gli altri ufficiali;
6) nostromo, maestro di macchina;
7) gli altri sottufficiali;
8) i comuni.
2. Il pilota durante il periodo in cui presta servizio a bordo e' equiparato al primo ufficiale.
Art. 322 Gerarchia di bordo sulle navi della navigazione interna
1. La gerarchia dei componenti dell'equipaggio delle navi addette alla navigazione interna e' la seguente:
1) comandante;
2) macchinista, motorista;
3) capo timoniere;
4) i sottufficiali;
5) i comuni.
2. Il pilota durante il periodo in cui presta servizio a bordo e' equiparato al capo timoniere.
Titolo quarto. Del contratto di arruolamento
Capo I. Della formazione del contratto
Art. 323 Visita medica
1. L'arruolamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare, destinati a far parte dell'equipaggio, deve, nei casi e con le modalita' prescritte da leggi e regolamenti, essere preceduto da visita medica diretta ad accertare l'idoneita' della persona da arruolare in rapporto al servizio cui deve essere adibita.
Art. 324 Capacita' dei minori di anni diciotto
1. Il minore di anni diciotto, iscritto nelle matricole della gente di mare puo', con il consenso di chi esercita la patria potesta' o la tutela, prestare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne derivano.
2. La revoca del consenso alla iscrizione nelle matricole, da parte dell'esercente la patria potesta' o la tutela, fa cessare la capacita' del minore alla stipulazione di contratti di arruolamento, ma non lo priva della capacita' di esercitare i diritti e le azioni che derivano da contratti precedentemente stipulati, ne' della capacita' di prestare, fino al compimento del viaggio in corso, il proprio lavoro in esecuzione del contratto.
Art. 325 Vari tipi di contratto di arruolamento
1. Il contratto di arruolamento puo' essere stipulato:
a) per un dato viaggio o per piu' viaggi;
b) a tempo determinato;
c) a tempo indeterminato.
2. La retribuzione spettante all'arruolato puo' essere stabilita:
a) in una somma fissa per l'intera durata del viaggio;
b) in una somma fissa a mese o ad altro periodo di tempo;
c) in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti del viaggio, con la fissazione di un minimo garantito;
d) parte in forma di somma fissa periodica e parte in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti.
3. Agli effetti del contratto di arruolamento, per viaggio si intende il complesso delle traversate fra porto di caricazione e porto di ultima destinazione, oltre all'eventuale traversata in zavorra per raggiungere il porto di caricazione.
4. La misura e le componenti della retribuzione sono determinate e regolate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro.
Art. 326 Durata del contratto a tempo determinato e di quello per piu' viaggi
1. Il contratto a tempo determinato e quello per piu' viaggi non possono essere stipulati per una durata superiore ad un anno; se sono stipulati per una durata superiore, si considerano a tempo indeterminato.
2. Se, in forza di piu' contratti a viaggio, o di piu' contratti a tempo determinato, ovvero di piu' contratti dell'uno e dell'altro tipo, l'arruolato presta ininterrottamente servizio alle dipendenze dello stesso armatore per un tempo superiore ad un anno, il rapporto di arruolamento e' regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato.
3. Agli effetti del comma precedente, la prestazione del servizio e' considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non superiore ai sessanta giorni.
Art. 327 Arruolamento per nave determinata o per piu' navi dello stesso armatore
1. Il contratto di arruolamento ha per oggetto la prestazione di servizio su nave determinata.
2. Tuttavia l'arruolato puo', con patto espresso contenuto nel contratto di arruolamento, obbligarsi a prestare servizio su una nave non determinata fra quelle appartenenti all'armatore o su piu' di esse successivamente.
Art. 328 Forma del contratto
1. Salvo quanto e' disposto nei successivi articoli, il contratto di arruolamento deve, a pena di nullita', essere fatto per atto pubblico ricevuto, nel Regno, dall'autorita' marittima, e, all'estero, dall'autorita' consolare.
2. Il contratto deve, parimenti a pena di nullita', essere dalle autorita' predette annotato sul ruolo di equipaggio o sulla licenza.
3. Prima della sottoscrizione, il contratto deve essere letto e spiegato al marittimo; l'adempimento di tale formalita' si deve far constare nel contratto stesso.
Art. 329 Stipulazione del contratto in localita' estera dove non sia autorita' consolare
1. Se l'arruolamento ha luogo all'estero, in localita' che non e' sede di autorita' consolare, il contratto deve, a pena di nullita', essere stipulato per iscritto, alla presenza di due testimoni, i quali vi appongono la propria sottoscrizione. Il contratto e' conservato fra i documenti di bordo.
Art. 330 Deroga alle disposizioni precedenti
1. Il contratto di arruolamento per le navi minori di stazza lorda non superiore alle cinque tonnellate puo' essere fatto verbalmente.
2. Le norme per l'annotazione sulla licenza dei contratti predetti sono stabilite dal regolamento.
Art. 331 Arruolamento del comandante in luogo ove non si trova l'armatore
1. L'armatore puo' procedere all'arruolamento del comandante anche mediante dichiarazione, resa al comandante del porto o all'autorita' consolare del luogo dove egli si trova, e contenente gli estremi indicati nell'articolo seguente.
2. La detta autorita' trasmette telegraficamente, a spese dell'armatore, gli estremi della dichiarazione all'autorita' marittima o consolare del porto dove si trova la nave sulla quale il comandante deve prendere imbarco.
3. Con la dichiarazione di accettazione da parte del comandante, resa all'autorita' del porto d'imbarco, si perfeziona il contratto di arruolamento.
Art. 332 Contenuto del contratto
1. Il contratto di arruolamento deve enunciare:
1) il nome o il numero della nave sulla quale l'arruolato deve prestare servizio o la clausola prevista nel secondo comma dell'articolo 327;
2) il nome, la paternita' dell'arruolato, l'anno di nascita, il domicilio, l'ufficio di iscrizione e il numero di matricola;
3) la qualifica e le mansioni dell'arruolato;
4) il viaggio o i viaggi da compiere e il giorno in cui l'arruolato deve assumere servizio, se l'arruolamento e' a viaggio; la decorrenza e la durata del contratto, se l'arruolamento e' a tempo determinato; la decorrenza del contratto, se l'arruolamento e' a tempo indeterminato;
5) la forma e la misura della retribuzione;
6) il luogo e la data della conclusione del contratto;
7) l'indicazione del contratto collettivo, qualora esista.
2. Se dal contratto ovvero dall'annotazione sul ruolo di equipaggio o sulla licenza l'arruolamento non risulta stipulato a viaggio o a tempo determinato, esso e' regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato.
Capo II. Degli effetti del contratto
Art. 333 Albo a bordo per l'affissione delle disposizioni concernenti il contratto di arruolamento
1. Su ogni nave nazionale deve essere tenuto, in luogo accessibile all'equipaggio, un albo, nel quale sono affisse le norme di legge e di regolamento relative all'arruolamento, i contratti collettivi di arruolamento, i regolamenti di servizio e ogni altra disposizione di cui venga prescritta l'affissione dall'autorita'.
Art. 334 Servizio a bordo
1. I componenti dell'equipaggio non sono tenuti a prestare un servizio diverso da quello per il quale sono stati arruolati.
2. Tuttavia il comandante, nell'interesse della navigazione, ha facolta' di adibire temporaneamente i componenti dell'equipaggio a un servizio diverso da quello per il quale sono stati arruolati, purche' non sia inadeguato al loro titolo professionale e al loro grado. In caso di necessita' per la sicurezza della spedizione, gli arruolati possono essere adibiti a qualsiasi servizio.
3. I componenti dell'equipaggio, che esercitano mansioni diverse da quelle per le quali sono stati arruolati, hanno diritto alla maggiore retribuzione dovuta per tali mansioni.
Art. 335 Caricazione abusiva di merci
1. Il comandante e gli altri componenti dell'equipaggio non possono caricare sulla nave merci per proprio conto, senza il consenso scritto dell'armatore o di un suo rappresentante.
2. L'arruolato, che contravviene al divieto del comma precedente, e' tenuto a pagare il nolo in misura doppia di quella corrente nel luogo e alla data della caricazione per il medesimo viaggio e per merce della stessa specie di quella indebitamente imbarcata, senza pregiudizio del risarcimento del danno.