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Sez. 1, Ordinanza n. 752 del 23/04/1976 Cc. (dep. 10/07/1976) Rv. 134037 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - ELEMENTI A CUI OCCORRE FAR RIFERIMENTO.*
Stato
decisa il 1976-04-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/134037-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - ELEMENTI A CUI OCCORRE FAR RIFERIMENTO.*

Il giudice, nell'Esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla legge in materia di liberta provvisoria, adempie all'Obbligo della motivazione ove faccia riferimento, sia pur in maniera del tutto succinta, agl'inderogabili criteri delle circostanze del fatto e delle qualita morali dell'imputato, nonche alla sussistenza o meno di ragioni ostative di carattere processuale ed al giudizio in ordine alla probabilita che l'imputato stesso possa compiere reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettivita.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 278, Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)