Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto
Testo in vigore al
Art. 76
1. Quando la contravvenzione non sia stata notificata nel termine prescritto, il pretore pronuncia sentenza di non luogo a procedere.
2. Il pretore, quando in seguito all'esame degli atti ed alle investigazioni che reputa necessarie, ritenga di infliggere soltanto la pena dell'ammenda, pronuncia condanna mediante decreto penale senza procedere al dibattimento, salvo che nei casi indicati nell'art. 506, comma terzo, del codice di procedura penale.
Art. 77
1. Il provento delle oblazioni riscosse dagli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie della specialita' polizia ferroviaria del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dagli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi primo e secondo dell'art. 221 del codice di procedura penale, nonche' delle condanne a pene pecuniarie, e' devoluto allo Stato.
2. Il provento delle oblazioni riscosse dagli altri soggetti di cui al precedente art. 71 e' devoluto alle aziende o alle amministrazioni di appartenenza dei soggetti stessi.
Capo III. Procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative
Art. 78
1. Il presente capo contiene le disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative del pagamento di somme, previste per le infrazioni alle presenti norme, escluse quelle sull'attraversamento dei passaggi a livello di cui ai commi nono e decimo dell'art. 15 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, per le quali sono da osservarsi le disposizioni della legge 3 maggio 1967, n. 317.
Art. 79
1. Qualora le infrazioni siano commesse da persone soggette all'altrui autorita', direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorita' o incaricata della direzione o della vigilanza e' tenuta in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.
2. Il proprietario della cosa che servi' o fu destinata a commettere l'infrazione e' obbligato in solido con l'autore dell'infrazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la cosa e' stata utilizzata contro la sua volonta'.
3. Per tutte le infrazioni, l'obbligazione di pagare le somme dovute non si trasmette agli eredi.
Art. 80
1. E' ammesso il pagamento immediato nelle mani di chi constata l'infrazione e con effetto liberatorio per tutti gli obbligati, salvo il disposto degli articoli 23 e 29 delle presenti norme, di una somma in misura ridotta corrispondente al minimo della sanzione stabilita per l'inflazione commessa.
2. Qualora, per qualsiasi motivo, il pagamento non avvenga immediatamente, puo' provvedersi ad esso anche a mezzo di versamento in conto corrente postale, con le modalita' indicate nel verbale di accertamento dell'infrazione, entro sessanta giorni dalla contestazione.
Art. 81
1. L'infrazione deve essere, in quanto possibile, contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alle persone che siano obbligate in solido al pagamento della somma dovuta per l'infrazione stessa.
2. Salvo il caso del pagamento immediato in misura ridotta con effetto liberatorio, dell'avvenuta contestazione deve essere redatto un sommario verbale, contenente anche le dichiarazioni che il trasgressore ed eventualmente le persone obbligate in solido chiedano vi siano inserite. Copia di detto verbale deve essere consegnata al trasgressore e alle persone suddette.
Art. 82
1. Se non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, gli estremi del relativo verbale devono essere notificati agli interessati residenti in Italia entro il termine di novanta giorni dall'accertamento.
2. Alla notificazione si provvede a mezzo posta con le norme in vigore per la notificazione degli atti giudiziari in materia penale, sostituito all'ufficiale giudiziario l'ufficio dal quale dipende chi ha accertato l'infrazione.
3. Per le constatazioni e le relative verbalizzazioni effettuate dal personale delle ferrovie in concessione, alla notificazione provvede il direttore o il responsabile dell'esercizio.
4. Dalla notificazione decorre il termine previsto dal secondo comma del precedente art. 80 per effettuare l'eventuale pagamento in misura ridotta. Entro lo stesso termine le persone alle quali sono stati notificati gli estremi del verbale possono chiedere che siano allegate al verbale stesso le proprie dichiarazioni.
5. Le spese di notificazione vanno aggiunte alla somma dovuta per sanzione amministrativa.
6. L'obbligazione di pagare la somma dovuta si estingue per le persone nei cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
Art. 83
1. Qualora non abbia avuto luogo il pagamento con effetto liberatorio, il verbale, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni viene trasmesso al direttore compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e al direttore del competente ufficio della M.C.T.C. o agli organi regionali, secondo le rispettive attribuzioni, per le ferrovie in concessione.
2. L'organo territorialmente competente e' quello del luogo ove e' stata constatata l'infrazione.
3. Se ricorre l'ipotesi contemplata nel successivo art. 86, il rapporto e' invece trasmesso all'autorita' giudiziaria competente per il reato.
4. Nel caso di cui al comma precedente, come pure ogni qualvolta l'infrazione riguardi persone che non risiedono in Italia, la notificazione non e' obbligatoria, salva, comunque, la facolta' di pagare, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto penale di condanna o del provvedimento ingiuntivo, una somma corrispondente al minimo della sanzione prevista.
Art. 84
1. Il direttore compartimentale delle F.S., il direttore dell'ufficio della M.C.T.C. o l'organo regionale, secondo la rispettiva competenza, se ritiene fondata la contestazione, sentiti gli interessati ove questi ne facciano richiesta entro il termine utile per il pagamento con effetto liberatorio, determina, con provvedimento motivato, l'importo della sanzione per l'infrazione commessa, entro i limiti stabiliti, minimo e massimo, e ne ingiunge il pagamento, insieme con le somme eventualmente dovute per tasse e sopratasse o per il prezzo del biglietto di trasporto o per altro titolo e per le spese di notificazione, all'autore della infrazione e alle persone che siano obbligate in solido.
2. L'ordinanza-ingiunzione fissa un termine non inferiore a trenta giorni per il pagamento. Di tale pagamento l'interessato deve dare comunicazione, con gli estremi del versamento, entro il decimo giorno da quello in cui e' avvenuto, all'organo che ha emesso l'ingiunzione. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Art. 85
1. Contro l'ordinanza-ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione davanti al pretore del luogo in cui e' stata constatata l'infrazione, entro il termine prescritto per il pagamento.
2. L'esercizio dell'azione non sospende l'esecuzione forzata sui beni degli obbligati, salvo che l'autorita' giudiziaria ritenga di disporre la sospensione per gravi motivi.
3. Nel procedimento di opposizione l'opponente puo' stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'art. 82, secondo comma, del codice di procedura civile.
4. Nei limiti previsti dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706, e successive modificazioni, il procedimento e' esente da imposta di bollo e la relativa decisione non e' soggetta alla formalita' della registrazione.
5. L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione, da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria.
6. E' inappellabile la sentenza che decide la controversia.
Art. 86
1. Qualora l'esistenza di un reato dipenda da una infrazione per la quale sia prevista la sanzione amministrativa e per l'infrazione stessa non sia avvenuto il pagamento a norma degli articoli 80 e 84, il giudice penale competente a conoscere del reato e' pure competente a decidere sulla predetta infrazione e ad applicare con il provvedimento di condanna la sanzione stabilita per l'infrazione stessa.
2. Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la persona obbligata in solido con l'autore dell'infrazione deve essere citata nell'istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone d'ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.
3. Il pretore, qualora ritenga di provvedere con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalle presenti norme per l'infrazione.
4. Cessa la competenza del giudice penale in ordine all'infrazione non costituente reato se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilita'.
5. Per l'impugnabilita' del provvedimento del giudice penale si applicano le disposizioni dell'art. 11 della legge 3 maggio 1967, n. 317.
Art. 87
1. Salvo quanto previsto dal precedente art. 85, secondo comma, decorso inutilmente il termine prescritte per il pagamento, l'autorita' che ha emesso l'ordinanza ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo da' in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.
2. E' competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorita' che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.
3. Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del cinquanta per cento, effettuano il versamento delle somme riscosse ai destinatari dei proventi.
4. Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate.
5. Se la somma e' dovuta in virtu' di una sentenza o di un decreto penale di condanna, ai sensi del precedente art. 86, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali.
6. In caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta e' maggiorata di un quarto per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione e' divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo e' trasmesso all'esattore.
7. Il diritto a riscuotere le somme si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui e' stata constatata l'infrazione.
Art. 88
1. Il provento dei pagamenti in misura ridotta riscossi dagli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie della specialita' polizia ferroviaria del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dagli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi primo e secondo dell'art. 221 del codice di procedura penale, e' devoluto allo Stato.
Titolo VIII. Obblighi e responsabilita' dei direttori di esercizio delle ferrovie in concessione
Art. 89
1. Le aziende esercenti ferrovie in concessione devono avere un direttore od un responsabile dell'esercizio.
2. Per le aziende di maggiori dimensioni, ovvero esercenti servizi di trasporto di diversa natura, la M.C.T.C. o gli organi regionali, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, anche in assenza di specifica proposta dell'azienda esercente, possono disporre la nomina di piu' direttori o responsabili dell'esercizio, ciascuno dei quali risponde per linee o gruppi di linee costituenti complessi omogenei, ovvero distinte per natura del servizio di trasporto.
3. Nei limiti stabiliti ai fini della sicurezza dalla M.C.T.C., puo' essere consentito che la stessa persona assolva le funzioni di direttore o responsabile dell'esercizio per linee esercitate da aziende diverse.
4. Gli amministratori delle aziende di cui al primo comma che non provvedono entro i termini ultimativi stabiliti dalla M.C.T.C. o dai competenti organi regionali, secondo le rispettive attribuzioni, alla nomina del direttore o del responsabile dell'esercizio sono puniti con l'ammenda da L. 330.000 a L. 1.000.000.
5. Quando gli amministratori non provvedono entro i successivi termini ultimativi alla nomina del direttore o del responsabile dell'esercizio, la M.C.T.C. o i competenti organi delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni, dispongono per la decadenza della concessione.
Art. 90
1. L'incarico di direttore o di responsabile dell'esercizio e' subordinato all'assenso della M.C.T.C., per i servizi di competenza statale, o degli organi regionali, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte della stessa M.C.T.C., per i servizi di competenza regionale o degli enti locali territoriali.
2. Ai fini della sicurezza, l'assenso od il nulla osta di cui al precedente comma sono subordinati all'accertamento dell'idoneita' tecnico-professionale, fisica e morale della persona proposta quale direttore o responsabile dell'esercizio, sulla base delle disposizioni che verranno stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, con il quale verranno altresi' fissate le categorie di aziende o i sistemi di trasporto per i quali viene richiesta l'una o l'altra funzione.
3. La M.C.T.C. o gli organi regionali nell'ambito delle rispettive attribuzioni, possono in qualunque momento revocare l'assenso o il nulla osta di cui al precedente primo comma, richiedendo la sostituzione del direttore o del responsabile dell'esercizio, ove questi dimostri imperizia o negligenza nell'espletamento dei propri compiti, ovvero quando ne sia venuta meno l'idoneita' fisica o morale.
4. Quando le disposizioni del decreto di cui al precedente secondo comma consentono l'espletamento delle funzioni di direttore o di responsabile dell'esercizio anche a persone sprovviste di specifico titolo di studio professionale ad indirizzo tecnico, gli amministratori delle aziende esercenti, ove si avvalgano di detta facolta', devono designare un assistente tecnico, in possesso del titolo di studio fissato con il decreto stesso per l'assolvimento delle specifiche incombenze a carattere professionale determinate, per ciascun tipo di servizio di trasporto, con le norme di cui ai successivi articoli 100 e 102.
5. Per il caso di mancata designazione dell'assistente tecnico da parte degli amministratori dell'azienda esercente, si applicano le disposizioni del precedente art. 89, quarto comma, salvo la misura della ammenda che e' fissata da L. 250.000 a L. 750.000.
Art. 91
1. Il direttore o il responsabile dell'esercizio rappresenta l'azienda presso gli organi di vigilanza dello Stato, delle regioni e degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni, e risponde dell'efficienza del servizio ai fini della sicurezza e della regolarita'. A tali effetti, in particolare, il direttore o il responsabile dell'esercizio cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti riguardanti l'esercizio stesso, delle disposizioni contenute negli atti di concessione, nonche' delle prescrizioni impartite dai competenti uffici della M.C.T.C., delle regioni e degli enti locati territoriali, secondo le rispettive attribuzioni, e risponde verso detti organi per tutte le trasgressioni ed irregolarita' che si dovessero verificare nell'esercizio. Restano ferme le responsabilita' delle aziende esercenti e degli amministratori ai sensi del codice civile e delle altre specifiche disposizioni di legge.
2. Fermo restando quanto disposto dall'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, per le aziende tenute ad applicarlo, gli amministratori delle aziende esercenti devono attribuire al direttore od al responsabile dell'esercizio i poteri e gli strumenti per l'effettivo governo del servizio di trasporto, ivi compreso, in particolare, quello di dare il proprio benestare sull'assunzione del personale dell'esercizio e sul conferimento e la variazione delle relative mansioni.
3. Il direttore o il responsabile dell'esercizio ha l'obbligo di risiedere in prossimita' di una delle stazioni principali del servizio di trasporto al quale e' preposto, salvo motivata deroga accordata dal competente ufficio della M.C.T.C. nonche' dagli organi regionali per i servizi rientranti nelle loro attribuzioni. Egli deve comunque essere reperibile nei periodi di funzionamento del servizio stesso.
4. Per l'eventualita' di sua temporanea assenza od impedimento, il direttore od il responsabile dell'esercizio deve nominare un sostituto di sua fiducia, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.
Art. 92
1. Le infrazioni da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio alle norme di leggi e di regolamenti riguardanti l'esercizio, nonche' alle disposizioni contenute negli atti di concessione e le trasgressioni alle prescrizioni ufficialmente impartite dagli organi di vigilanza statali, regionali e degli enti locali, secondo le rispettive attribuzioni, sono punite con le seguenti ammende:
1) per ogni infrazione alle norme e disposizioni relative alla sicurezza dell'esercizio da L. 250.000 a L. 750.000; tali misure sono aumentate di un terzo qualora l'esercizio risulti effettuato con dispositivi di sicurezza o di soccorso, stabiliti per quel determinato servizio di trasporto, mancanti o inefficienti e non siano ammesse altre idonee misure atte a tutelare la sicurezza delle persone e delle cose, ovvero nel caso che venga addetto a mansioni interessanti la sicurezza personale non all'uopo abilitato;
2) per ogni infrazione alle norme e disposizioni relative alla regolarita' dell'esercizio da L. 100.000 a L. 300.000;
3) per la trasgressione alle prescrizioni concernenti la sicurezza dell'esercizio:
a) per la trasgressione ad una prima intimazione da L. 100.000 a L. 300.000;
b) per la trasgressione ad una seconda intimazione, da L. 330.000 a L. 1.000.000;
4) per la trasgressione alle prescrizioni concernenti la regolarita' dell'esercizio;
a) per la trasgressione ad una prima intimazione da L. 30.000 a L. 90.000;
b) per la trasgressione ad una seconda intimazione da L. 100.000 a L. 300.000;
c) per la trasgressione ad una terza intimazione da L. 300.000 a L. 900.000.
2. Nel caso che, dopo la seconda o la terza delle intimazioni previste rispettivamente ai punti 3) e 4) del precedente comma, non risultino ottemperate le prescrizioni impartite, la M.C.T.C. e di competenti organi regionali, secondo le rispettive attribuzioni, revocano, con provvedimento motivato, l'assenso o il nulla osta di cui al precedente art. 90 nei confronti del direttore o del responsabile dell'esercizio.
Art. 93
1. Il direttore o il responsabile dell'esercizio deve dare immediata comunicazione telegrafica al competente ufficio della M.C.T.C. e della regione degli incidenti interessanti la sicurezza o la regolarita' dell'esercizio.
2. Entro cinque giorni dall'accaduto il direttore o il responsabile dell'esercizio deve inviare agli uffici indicati al precedente comma un rapporto sull'incidente, con indicazione dei provvedimenti eventualmente adottati o con proposte circa quelli da adottare.
3. Per gli incidenti dai quali siano derivati danni alle persone, entro i successivi cinque giorni il direttore o il responsabile dell'esercizio deve i disporre l'espletamento di una inchiesta, invitando ad intervenirvi il competente ufficio della M.C.T.C. e della regione.
4. In caso di incidente dal quale siano derivati danni solo a cose, i competenti uffici della M.C.T.C. possono invitare il direttore od il responsabile dell'esercizio ad espletare la relativa inchiesta, qualora la natura o le modalita' dell'incidente stesso coinvolgano la sicurezza dell'esercizio.
5. Le risultanze delle inchieste, unitamente alle eventuali proposte di conseguenti provvedimenti, devono essere immediatamente comunicate al competente ufficio della M.C.T.C. e della regione.
6. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo e' punito con l'ammenda da L. 50.000 a L. 150.000 e, in caso di recidiva, da L. 200.000 a L. 600.000.
Art. 94
1. Le contravvenzioni di cui ai precedenti articoli 89, 90, 92 e 93 vengono accertate, mediante processo verbale, dai funzionari della M.C.T.C. addetti alla vigilanza o dai funzionari dei competenti organi delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni.
2. La contestazione, ove possibile, deve essere fatta immediatamente.
3. Comunque, entro quindici giorni dall'accertamento, deve essere notificato al contravventore il verbale di cui al comma precedente.
4. Per le trasgressioni alle prescrizioni, il direttore o il responsabile dell'esercizio incorre nelle sanzioni previste ai numeri 3) e 4) del precedente art. 92, primo comma, dopo trascorso inutilmente il termine fissato nell'atto di intimazione.
5. E' ammessa l'oblazione alle contravvenzioni di cui agli articoli 89, 90, 92 e 93, secondo quanto stabilito dall'art. 162 del codice penale.
6. Salvo il caso di servizio di pubblico trasporto esercitato in regime di gestione commissariale governativa, le aziende esercenti sono civilmente obbligate, in solido con i direttori o i responsabili dell'esercizio, per le ammende di cui al presente titolo, secondo gli articoli 196 e 197 del codice penale.
Titolo IX. Determinazione degli organi competenti ad emanare norme regolamentari e di disposizioni interne
Capo I. Disposizioni comuni
Art. 95
1. Il Ministro dei trasporti emana le norme regolamentari, in relazione alle diverse esigenze proprie delle ferrovie dello Stato e delle ferrovie in concessione, relative:
1) alle modalita' di svolgimento dell'esercizio, al movimento ed alla circolazione dei treni e veicoli;
2) al segnalamento ed alle telecomunicazioni lungo le linee, nelle stazioni, nei posti di servizio, nei veicoli e negli impianti in genere;
3) alle caratteristiche generali delle linee e degli impianti;
4) alle caratteristiche tecniche e funzionali cui deve corrispondere il materiale mobile.
2. Per i veicoli destinati a circolare su strada restano ferme le norme del vigente codice della strada, delle relative disposizioni di esecuzione e delle leggi speciali.
Capo II. Disposizioni riguardanti le ferrovie dello stato
Art. 96
1. Il direttore generale delle F.S. emana:
1) le disposizioni interne in applicazione delle norme regolamentari emanate dal Ministro dei trasporti ai sensi del precedente art. 95 e in particolare quelle relative alle modalita' di esecuzione delle diverse mansioni del personale addetto al servizio ferroviario;
2) le disposizioni interne riguardanti:
a) le prove e i collaudi necessari per l'accettazione e l'immissione in servizio delle locomotive e dei rotabili automotori anche se destinati a servizi di manovra o a servizi interni delle officine, nonche' dei veicoli di ogni specie;
b) le modalita' e la frequenza delle visite di controllo agli impianti di sicurezza e segnalamento lungo le linee e nelle stazioni;
c) le condizioni da osservare per l'esercizio degli impianti di trazione elettrica;
d) l'illuminazione dei treni, delle stazioni e dei loro accessi nonche' degli impianti e tratti di linea in relazione alle esigenze dell'esercizio e della sicurezza pubblica;
e) l'esecuzione delle prove, delle visite e dei collaudi da effettuare sulle caldaie di qualunque tipo;
f) le misure da adottare ai fini della sicurezza dell'esercizio durante lo svolgimento dei lavori lungo le linee e nelle stazioni;
g) le condizioni da osservare per la composizione e la frenatura dei treni;
h) la determinazione della velocita' massima dei treni e delle locomotive isolate in relazione al tracciato delle linee o dei tratti di linea interessati, al materiale rotabile, alla composizione dei convogli ed alle condizioni di frenatura;
i) la condotta e la scorta dei treni;
l) l'accesso sulle locomotive ed al posto di manovra dei rotabili automotori e dei veicoli pilota da parte di persone non addette alla condotta degli stessi;
m) le attrezzature e le caratteristiche dei mezzi di soccorso da utilizzare in caso di sinistri;
n) i servizi delle stazioni e della linea, l'esercizio dei passaggi a livello e i servizi ai treni;
o) l'istituzione di temporanei servizi sostitutivi o sussidiari di quelli ferroviari forzatamente sospesi o ridotti.