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Sez. 3, Sentenza n. 6525 del 22/03/2011 (Rv. 617348 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO | Normativa applicata in primo grado - Omessa impugnazione - Giudicato interno dichiarato in appello - Omessa censura sulla formazione del medesimo - Vincolatività in sede di legittimità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2011-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617348-01

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO

In tema di preclusioni derivanti dal giudicato, qualora il giudice d'appello affermi che si è formato il giudicato interno sulla normativa applicata "ratione temporis" dal giudice di primo grado, per mancanza d'impugnazione sul punto, tale affermazione, se non sia stata fatta oggetto di specifica censura, vincola anche la Corte di Cassazione nell'esame dei motivi di ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)