Sez. L, Sentenza n. 10700 del 13/10/1995 (Rv. 494230 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Maggiorazione ex art. 6 legge n. 140 del 1985 - Beneficiari - Disertori - Esclusione - Mancata pronuncia di condanna penale, per effetto di amnistia - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
L'art. 6 della legge 15 aprile 1985 n. 140, che dispone una maggiorazione reversibile del trattamento pensionistico nella misura di lire trentamila mensili per gli ex combattenti (salvo quelli che abbiano usufruito od abbiano titolo per fruire dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970 n. 336), ha per destinatari gli appartenenti alle categorie previste da detta legge e quindi i soggetti che ricadono nell'ambito di previsione dell'art. 1, comma primo, nn. 1 e 2, del D.L. 4 marzo 1948 n. 137 (ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952 n. 93); la suddetta maggiorazione non può essere quindi attribuita ai disertori, esclusi dai benefici per gli ex combattenti ai sensi dell'art. 11, comma primo, lett. a), del medesimo provvedimento, ancorché per effetto di amnistia non sia intervenuta condanna penale, senza che possa rilevare la normativa abrogativa della legge 8 giugno 1966, n. 424 disciplinante ipotesi tassative del tutto diverse.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/03/1948 num. 137 art. 1, Decreto Legge 04/03/1948 num. 137 art. 11 CORTE COST., Legge 23/02/1952 num. 93 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 1 CORTE COST., Legge 15/04/1985 num. 140 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)