Per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia
Testo in vigore al
Art. 368
1. Le provincie che gia' non l'avessero dovranno istituire un proprio personale d'ingegneri ed altri agenti tecnici pel servizio dei lavori pubblici di loro pertinenza.
2. Il personale che a tutte le provincie fosse per occorrere per il servizio delle opere pubbliche nei primi tre anni dalla attuazione della presente legge sara' scelto fra gli uffiziali del Genio civile ed impiegati dello Stato in servizio od in disponibilita'.
Art. 369
1. Pubblicata la classificazione delle strade nazionali, di cui al titolo II, capo I, sezione I, della presente legge, il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, stabilira' con decreto reale la quota complessiva degli stipendi del personale del Genio civile da passarsi al servizio delle provincie, non che il corrispondente numero complessivo per classe degli ufficiali del Genio civile.
2. Nello stesso decreto reale sara' pure fatto il riparto per ciascuna provincia della quota complessiva degli stipendi del personale che deve assumere a suo carico.
Art. 370
1. La quota da assegnarsi a ciascuna provincia, secondo l'articolo antecedente, sull'importo totale degli stipendi che ora sono a carico dello Stato pel Genio civile sara' determinata dal rapporto che, prendendo a base i bilanci dello Stato e delle provincie per gli anni 1863 e 1864, esiste fra la somma complessiva di spese che gia' sono e andranno a carico di ciascuna provincia in forza di questa legge, e la somma complessiva delle spese a carico dello Stato e delle provincie per servizi affidati al Genio civile.
Art. 371
1. La scelta del personale che passera' a carico delle provincie sara' fatta per decreto reale sentite le proposte dei Consigli provinciali.
2. Questo personale avra' il trattamento che dalla legge comunale e provinciale e' attribuito agl'impiegati governativi che passano al servizio delle provincie.
Art. 372
1. Gli effetti dell'articolo 369 cominceranno dal 1°. gennaio 1866.
Titolo VIII. Disposizioni generali e transitorie.
Capo I. Disposizioni generali.
Art. 373
1. Per quanto risguarda l'espropriazione per l'esecuzione dei lavori pubblici si osserveranno le disposizioni legislative sulla espropriazione per causa di utilita' pubblica.
Art. 374
1. Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge saranno punite con pene di polizia e con multe che potranno estendersi fino a lire 500, salvo quanto e' specialmente disposto nel titolo V riguardo alle contravvenzioni relative alle strade ferrate.
Art. 375
1. I regolamenti emanati per l'esecuzione della presente legge, approvati per decreto reale, previo il parere del Consiglio di Stato, potranno parimente contenere la comminazione di pene di polizia e di multe non eccedenti le lire 300.
Art. 376
1. Oltre le pene di polizia e le multe predette ed il sequestro, ove occorra, degli oggetti colti in contravvenzioue, s'intendera' sempre riservato alle parti lese il risarcimento dei danni a termini della legge comune.
Art. 377
1. I verbali di accertamento delle contravvenzioni, compilati nelle forme volute dalla legge, possono essere fatti da qualsiasi agente giurato della pubblica amministrazione, non che da quelli dei comuni e dai carabinieri reali.
Art. 378
1. Per le contravvenzioni alla presente legge, che alterano lo stato delle cose, e' riservato al prefetto l'ordinare la riduzione al primitivo stato, dopo di aver riconosciuta la regolarita' delle denuncie, e sentito l'ufficio dei Genio civile. Nei casi di urgenza il medesimo fa eseguire immediatamente di ufficio i lavori per il ripristino.
2. Sentito poi il trasgressore per mezzo dell'autorita' locale, il prefetto provvede al rimborso a di lui carico delle spese degli atti e della esecuzione di ufficio, rendendone, esecutoria la nota, e facendone riscuotere l'importo nelle forme e coi privilegi delle pubbliche imposte.
3. Il prefetto promuove inoltre l'azione penale contro il trasgressore, allorche' lo giudichi necessario od opportuno.36
4. Queste attribuzioni sono esercitate dai sindaci quando trattasi di contravvenzioni relative ad opere pubbliche dei comuni.29a
Art. 379
1. In ogni caso in cui per gli effetti della presente legge siano deferite a date autorita' deliberazioni o decisioni, sara' a chi se ne erede gravato aperta la via del ricorso all'autorita' superiore in via gerarchica, a meno che altrimenti non sia statuito nei singoli casi.
2. Il termine pei ricorsi si riterra' di giorni trenta dalla notificazione del provvedimento nei casi nei quali non sia diversamente dalla legge stabilito.
Art. 380
1. Sono abrogate le leggi e i regolamenti in vigore nelle diverse localita' sulle materie alle quali e' provveduto dalla presente legge. Sono mantenute le consuetudini alle quali questa legge espressamente si riferisce.
Capo II. Disposizioni transitorie.
Art. 381
1. La percezione dei pedaggi, di cui all'articolo 31 di questa legge, se si faccia in via economica dall'amministrazione, cessera' col primo luglio 1865.
2. Se tale percezione e' data in appalto, essa non potra' durare oltre la scadenza dei relativi contratti.
Art. 382
1. Fino a che non siero emanati i regolamenti per la compiuta esecuzione della presente legge, resteranno in vigore i regolamenti esistenti, nelle parti che alla medesima non siano contrari.
2. Visto d'ordine di S. M.
3. Il Ministro dell'Interno G. LANZA.
4. Il Ministro dei Lavori pubblici
S. Jacini.