Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito
Testo in vigore al
Art. 6
1. Alle prove scritte di esame di cui all'articolo 4 sono ammessi i candidati ai qual ai quali la Commissione giudicatrice abbia assegnato un punto non inferiore a dodici ventesimi per il complesso delle qualita' militari e professionali risultanti dalla documentazione caratteristica e dai titoli presentati dai candidati medesimi.
2. Sono ammessi alla prova orale i candidati che in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato un punto non inferiore a dodici ventesimi la prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di dodici ventesimi.
3. La graduatoria degli idonei e' formata dalla Commissione in base alla somma del punto riportato dai candidato nella valutazione di cui al primo comma e della media dei punti riportati nelle prove di esame.
Art. 7
1. Nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono immessi i capitani dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che, valutati almeno tre volte per l'avanzamento, siano stati giudicati idonei e non iscritti in quadro.
2. L'immissione la, luogo alla data del 31 dicembre di ciascun anno nei limiti delle vacanze numeriche disponibili nel grado di capitano alla stessa data e dopo aver effettuato le promozioni dei tenenti del ruolo speciale unico in possesso dei prescritti requisiti. Ove il numero dei capitani dei ruoli normali trovantisi nelle predette condizioni sia superiore a quello delle vacanze disponibili nel grado di capitano del ruolo speciale unico, hanno precedenza nel trasferimento gli ufficiali piu' vicini al limite di eta', per la cessazione dal servizio permanente.
3. I capitani trasferiti nel ruolo speciale unico, qualora vengano compresi nell'aliquota, di ruolo per la formazione del quadro di avanzamento ad anzianita' entro due anni dal trasferimento, non sono sottoposti ad ulteriore valutazione; essi sono iscritti in quadro e promossi secondo l'ordine di anzianita', ma nel grado di maggiore non possono comunque assumere anzianita' anteriore alla data del trasferimento nel ruolo speciale.
Art. 8
1. L'articolo 6 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguente: "I ruoli, nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente effettivo dell'Esercito, ad eccezione degli ufficiali generali provenienti dai ruoli normati delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, sono i seguenti:
1) ruolo dell'Arma dei carabinieri;
2) ruolo normale dell'Arma di fanteria;
3) ruolo normale dell'Arma di cavalleria;
4) ruolo normale dell'Arma di artiglieria;
5) ruolo normale dell'Arma del genio;
6) ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;
7) ruolo del servizio tecnico di artiglieria;
8) ruolo del servizio tecnico della motorizzazione;
9) ruolo del servizio tecnico chimico fisico;
10) ruolo del servizio tecnico del genio;
11) ruolo del servizio tecnico delle trasmissioni;
12) ruolo del servizio tecnico geografico;
13) ruolo del servizio automobilistico;
14) ruolo del servizio sanitario (ufficiali medici);
15) ruolo del servizio sanitario (ufficiali chimici farmacisti);
16) ruolo del servizio di commissariato (ufficiali commissari);
17) ruolo del servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza);
18) ruolo del servizio di amministrazione;
19) ruolo del servizio veterinario.
2. Gli ufficiali generali del servizio permanente effettivo provenienti dai ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono iscritti in ruolo unico senza distinzione di provenienza.
3. Gli ufficiali dell'"a disposizione" sono iscritti in ruoli corrispondenti ai ruoli di provenienza.
4. Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva e gli ufficiali della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente effettivo, esclusi per le categorie di complemento e della riserva di complemento il ruolo unico dei generali, il ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ed i ruoli dei servizi tecnici.
Art. 9
1. Alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni:
2. Nell'articolo 16, la lettera c) del primo comma e' sostituita dalla seguente:
"c) da due ufficiali, di grado non inferiore a colonnello, dell'Arma dei carabinieri o del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio o di ciascun servizio, quando la valutazione riguardi gli ufficiali dell'Arma o del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio o del rispettivo servizio" .
3. Nell'articolo 59, dopo la terza alinea, e' inserita la seguente:
"nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sino al grado di colonnello" .
4. L'articolo 61 e' sostituito dal seguente:
5. Art. 61. - "L'avanzamento dei maggiori e l'avanzamento dei capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e dei capitani dei servizi tecnici hanno luogo ad anzianita'.
I maggiori e i capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per essere valutati per l'avanzamento devono aver compiuto rispettivamente almeno cinque anni e dieci anni di permanenza nei grado" .
6. Il primo comma dell'articolo 62 e' sostituito dal seguente:
"L'avanzamento dei capitani, eccettuati i capitani,
del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria e genio ed i capitani dei servizi tecnici, ha luogo a scelta" .
7. Il primo comma dell'articolo 63 e' sostituito dal seguente:
"L'avanzamento dei tenenti ha luogo ad anzianita'; i tenenti del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per essere valutati per l'avanzamento devono aver compiuto almeno otto anni di permanenza, nel grado".
8. Il primo comma dell'articolo 68 e' sostituito dal seguente:
"I maggiori e i capitani dei servizi tecnici sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto il quinto anno di permanenza nel grado, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e, se idonei, sono iscritti in quadro di avanzamento e promossi al compimento del sesto anno di permanenza nel grado" .
9. L'articolo 69 e' sostituito dal seguente:
10. Art. 69. - "I capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli che siano in possesso dei titoli indicati, per, ciascun ruolo e grado, nella tabella n. 4 annessa alla presente legge, conseguono un vantaggio di carriera.
Il vantaggio di carriera e' attribuito spostando l'ufficiale nel ruolo della propria Arma o servizio, alla data in cui ha acquisito il titolo, di un numero di posti pari alle aliquote, stabilite dalla tabella, dell'organico del proprio grado in vigore al 1 gennaio dell'anno in cui cade la predetta data.
Se l'ufficiale alla data in cui ha acquisito il titolo, si trovi gia' compreso nella aliquota di ruolo di cui all'articolo 39 lo spostamento sara' effettuato, quando abbia conseguito la promozione, nel ruolo del grado superiore, per la meta' o in misura ridotta, del 5 per cento, a seconda che il grado superiore sia rispettivamente quello di maggiore e di colonnello o di tenente colonnello.
Se l'ufficiale alla data predetta, non sia compreso nella aliquota di ruolo e il numero dei pari grado che seguono quelli compresi nella aliquota e che precedono l'ufficiale sia inferiore al numero dei posti di cui l'ufficiale stesso debba fruire, egli e' collocato nel ruolo avanti a detti parigrado e la differenza dei posti gli verra' attribuita nel ruolo del grado superiore quando abbia conseguito la promozione, nella misura indicata al comma precedente.
L'ufficiale non puo', comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale della propria Arma o servizio gia' di lui piu' anziano che abbia conseguito eguale titolo".
11. Il terzo comma dell'articolo 152 e' sostituito dal seguente:
"Gli ufficiali di cui al presente articolo sono valutati per l'avazamento dopo che abbiano raggiunto se tenenti colonnelli 11 anni di permanenza complessiva nei gradi di tenente colonnello e maggiori; se maggiori 5 anni di permanenza in tale grado".
Art. 10
1. I capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano compiuto il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento per i pari grado dei ruoli normali delle Armi e non abbiano superato il trentottesimo anno di eta' al 31 dicembre dell'anno di inizio del corso di stato maggiore, possono essere ammessi, a domanda, per una sola volta, a partecipare ad un concorso per titoli ed esami per l'ammissione al corso di stato maggiore.
2. I capitani di cui al comma precedente che superino gli esami finali del corso di stato maggiore sono trasferiti nel ruolo normale dell'Arma corrispondente a quella d'impiego.
3. Le modalita' del concorso ed i titoli da valutare sono stabiliti con il regolamento d'esecuzione della presente legge. I programmi d'esame sono stabiliti con decreto del Ministro per la difesa.
Art. 11
1. L'ufficiale del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio cui venga conferita, ai sensi dell'art. 130 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, la promozione per merito di guerra e' trasferito nel ruolo normale della Arma corrisponde a quella di di impiego.
2. L'ufficiale di ruolo speciale unico promosso per merito di guerra puo' rinunciare al trasferimento nel ruolo normale.
Art. 12
1. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono i seguenti:
Colonnello............................. anni 60
Tenente colonello...................... anni 59
Maggiore............................... anni 58
Capitano............................... anni 54
Subalterni............................. anni 52
Art. 13
1. Le tabelle numeri 1, 4 e 8 annesse alle legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono sostituite rispettivamente dagli allegati A. B e C alla presente legge, con effetto dal 1 gennaio 1963.
Art. 14
1. Le aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno 1963 sono determinate:
a) secondo quanto stabilito dalle norme in vigore, per gli ufficiali del ruolo unito dei generali provenienti dalle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, per gli ufficiali generali dei servizi e per i colonnelli dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;
b) sotto la data del 1 gennaio 1963 per gli ufficiali del ruolo dell'Arma dei carabinieri e per gli ufficiali inferiori e superiori dei servizi eccettuati i capitani e i maggiori dei servizi tecnici;
c) dopo l'applicazione delle norme di cui ai successivi articoli 15 e 16 e con riferimento alla data del 1 gennaio 1963, per i tenenti, capitani, maggiori e tenenti colonnelli dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.
Art. 15
1. Per la prima formazione del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio possono essere effettuati trasferimenti nel ruolo anzidetto di ufficiali dei ruoli normali delle Armi stesse aventi grado da sottotenente a tenente colonnello, che ne facciano domanda.
2. I trasferimenti sono effettuati nei limiti dei posti previsti per ciascun grado nel ruolo speciale unico e comunque in numero non superiore alle eccedenze risultanti negli organici dei maggiori e dei tenenti colonnelli presi cumulativamente dei capitani e dei subalterni dei ruoli normali delle Armi quali fissati dalla colonna 4 dell'allegato A alla presente legge, rispetto ai corrispondenti organici delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio vigenti anteriormente al 1 gennaio 1963.
3. Le domande devono essere presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I trasferimenti sono disposti entro il termine massimo di 180 giorni dalla stessa data con decorrenza 1 gennaio 1963 e con precedenza per coloro che siano stati sottoposti ad un maggior numero di valutazioni e, a parita' di valutazioni, che siano piu' vicini al limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente.
4. Non possono essere trasferiti nel ruolo speciale unico gli ufficiali che nel grado rivestito siano stati giudicati non idonei all'avanzamento.
Art. 16
1. La domanda da di trasferimento nel ruolo speciale unico puo' essere altresi' presentata, nei termini ed alle condizioni di cui al precedente articolo 15:
a) dai tenenti colonnelli delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che siano in soprannumero agli organici ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137;
b) dai tenenti colonnelli, maggiori, capitani e subalterni delle Armi predette che siano in soprannumero agli organici ai sensi dell'articolo 192 della stessa legge n. 1137;
c) dai tenenti colonnelli, maggiori e capitani delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in ausiliaria cessati dal servizio permanente per eta' che alla data del 1 gennaio 1963 non abbiano superato i limiti di eta' indicati nell'articolo 12 per il grado da essi rivestito;
d) dagli ufficiali di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che alla data di entrata, in, vigore della, presente legge si trovino nella posizione di trattenuti alle armi ed abbiano prestato almeno dieci anni di servizio militare dopo il 10 giugno 1940.1
2. Il trasferimento o l'immissione nel ruolo speciale unico degli ufficiali di cui degli ufficiali di cui alle lettere a) c) e d) del comma precedente e' effettuato, nell'ordine di precedenza indicato nello stesso comma, entro il limite dei posti ancora disponibili. Per i maggiori ed i capitani, qualora non vi siano posti sufficienti nell'organico del rispettivo grado, si tiene conto anche dei posti disponibili rispettivamente nell'organico dei tenenti colonnelli e dei subalterni.
3. I tenenti colonnelli di cui alla lettera a) trasferiti nel ruolo speciale unico cessano dalla posizione soprannumeraria.
4. I tenenti colonnelli, i maggiori, i capitani ed i subalterni di cui alla lettera b) sono trasferiti nel ruolo speciale unico conservando in detto ruolo la posizione di soprannumero agli organici.
5. Gli ufficiali di cui alla lettera c) sono immessi nel ruolo speciale unico con il grado e l'anzianita' posseduti alla data del 1 gennaio 1963. Qualora il grado posseduto a tale data sia stato conseguito nell'ausiliaria, gli ufficiali assumono anzianita' corrispondente a quella dell'ultimo pari grado trasferito nel ruolo speciale direttamente dal servizio permanente. L'immissione ha luogo con precedenza per gli ufficiali trattenuti in servizio e, successivamente per gli ufficiali che siano stati collocati in ausiliaria per eta' da minor tempo. A parita' di dette condizioni, l'ordine di precedenza e' stabilito in ciascuna categoria secondo le norme dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali.
6. Gli ufficiali di completamento di cui alla lettera d) per titoli, con grado, non superiore a quello di capitano. La Commissione giudicatrice del concorso e' quella prevista dall'articolo 5. I vincitori del concorso sono iscritti nel ruolo speciale unico dopo i capitani o i tenenti di pari anzianita', di grado provenienti dal servizio permanente e dall'ausiliaria.
Art. 17
1. Le eccedenze che, dopo i trasferimenti di cui all'articolo 15, risultassero negli organici dei maggiori, dei capitani e dei subalterni dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, quali fissati dalla colonna 4 dell'allegato A alla presente legge, sono riassorbite con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate alle lettere a) e d) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.
2. Fino al riassorbimento delle suddette eccedenze sono lasciati scoperti altrettanti posti nei gradi corrispondenti del ruolo speciale unico.
Art. 18
1. Le aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per l'anno 1963 sono determinate dopo i trasferimenti di cui agli articoli 15 e 16 con riferimento alla data del 1 gennaio 1963.
2. Fino a quando non saranno effettuate promozioni al grado di colonnello del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, la Commissione ordinaria di avanzamento di cui all'articolo 16 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale modificato dall'articolo 9 della presente legge, si intende legittimamente costituita senza la partecipazione dei due colonnelli dello stesso ruolo speciale unico.
Art. 19
1. Nella prima applicazione della presente legge, ai concorsi per la nomina a sottotenente del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio possono partecipare:
a) i capitani di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, trattenuti in servizio, che non abbiano superato il 40° anno di eta';
b) i marescialli in servizio permanente delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che non abbiano superato il 15° anno di eta'.
2. Il compimento del limite di eta' va riferito al 31 dicembre dell'anno in cui sono indetti i concorsi.
Art. 20
1. Fino a quando non saranno emanate nuove norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, sono richiamate in vigore, per quanto concerne il reclutamento di ufficiali subalterni in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri e nei servizi, le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, prorogate dall'articolo unico della legge 22 giugno 1956, n. 701.
Art. 21
1. Fino al completo riassorbimento dei soprannumeri di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1960, n. 1191, le vacanze che si formeranno nei gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo capo dell'Esercito per effetto della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, saranno portate in diminuzione dei soprannumeri suddetti.
Art. 22
1. Gli ufficiali del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che cessino dal servizio permanente e che, ai sensi della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, debbono essere trasferiti nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento, sono iscritti nei ruoli corrispondenti a quelli normali dell'Arma di impiego.
Art. 23
1. All'onere di lire 220.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 sara' fatto fronte mediante riduzione di pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 113 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 novembre 1962.
SEGNI
FANFANI - ANDREOTTI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO