Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio del 27 maggio 2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan
Testo in vigore al
Art. 4
1. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di aggirare l'articolo 2 o di promuovere le operazioni di cui all'articolo 3.
2. Qualsiasi informazione in base alla quale le disposizioni del presente regolamento sono o sono state aggirate dev'essere comunicata alle autorità competenti degli Stati membri e, direttamente o attraverso dette autorità, alla Commissione.
Art. 5
1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale e le disposizioni dell'articolo 337 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:
a) fornire immediatamente qualsiasi informazione possa facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai fondi e alle risorse economiche detenuti o controllati agendo per conto o sotto la direzione di una persona fisica o giuridica, di un'entità, di un organismo o di un gruppo di cui all'elenco dell'allegato I o dell'allegato I bis, o ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati e alla Commissione, direttamente o attraverso dette autorità. In particolare, le informazioni disponibili su fondi o risorse economiche posseduti o controllati dalle persone designate dal Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite ed elencate nell'allegato I devono essere fornite nei sei mesi precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento;
b) Collaborare con le autorità competenti per qualsiasi verifica di tali informazioni.
2. Tutte le informazioni fornite o ricevute a norma del presente articolo sono usate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.
3. Tutte le informazioni supplementari ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri interessati.
Art. 6
Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comportano alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, per l’entità o per l’organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i capitali e le risorse economiche sono stati congelati o non sono stati resi disponibili in seguito a negligenza.
Art. 7
1. La Commissione è autorizzata a:
a) modificare all’occorrenza l’allegato I e l'allegato I bis secondo la procedura di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 2, e
b) modificare l’allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.
2. Fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, la Commissione mantiene tutti i contatti necessari con il comitato per le sanzioni ai fini dell'effettiva applicazione del presente regolamento.
Art. 7 bis
1. Qualora il comitato per le sanzioni o il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite decidano di inserire per la prima volta nell’elenco una persona fisica o giuridica, un’entità, un organismo o un gruppo, non appena ricevuta la motivazione dal comitato per le sanzioni la Commissione adotta senza indugio una decisione per tale inserimento nell’allegato I.
2. Una volta adottata la decisione di cui al paragrafo 1, la Commissione trasmette senza indugio la motivazione fornita dal comitato per le sanzioni alla persona, all’entità, all’organismo o al gruppo in questione, sia direttamente, se il suo indirizzo è noto, sia a seguito della pubblicazione di un avviso, fornendo la possibilità di formulare osservazioni in merito.
3. La Commissione riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 alla luce di eventuali osservazioni avanzate e secondo la procedura di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 2. Le osservazioni sono trasmesse al comitato per le sanzioni. La Commissione comunica l’esito del proprio riesame alla persona, all’entità, all’organismo o al gruppo in questione. L’esito del riesame è trasmesso altresì al comitato per le sanzioni.
4. Dietro ulteriore richiesta basata su nuove prove sostanziali di rimuovere una persona, un’entità, un organismo o un gruppo dall’elenco dell’allegato I, la Commissione procede a un nuovo riesame conformemente al paragrafo 3 e secondo la procedura di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 2.
5. Qualora le Nazioni Unite decidano di depennare dall’elenco una persona, un’entità, un organismo o un gruppo o di modificare i dati identificativi di una persona, di un’entità, di un organismo o di un gruppo che figura nell’elenco, la Commissione modifica opportunamente l’allegato I.
Art. 7 ter
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 11 del regolamento (UE) n. 182/20117 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Art. 7 quater
1. Le persone, le entità, gli organismi e i gruppi che sono stati inseriti nell’allegato I prima del 3 settembre 2008 e che figurano tuttora nell’elenco possono chiedere alla Commissione di comunicare loro la motivazione del loro inserimento nell’elenco. La richiesta è presentata per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione.
2. La Commissione, non appena il comitato per le sanzioni fornisce la motivazione richiesta, la trasmette alla persona, all’entità, all’organismo o al gruppo in questione, fornendo la possibilità di formulare osservazioni in merito.
3. La Commissione riesamina la decisione di inserire la persona, l’entità, l’organismo o il gruppo in questione nell’allegato I alla luce di eventuali osservazioni avanzate e secondo la procedura di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 2. Le osservazioni sono trasmesse al comitato per le sanzioni. La Commissione comunica l’esito del proprio riesame alla persona, all’entità, all’organismo o al gruppo in questione. L’esito del riesame è trasmesso altresì al comitato per le sanzioni.
4. Dietro ulteriore richiesta basata su nuove prove sostanziali di rimuovere una persona, un’entità, un organismo o un gruppo dall’elenco dell’allegato I, la Commissione procede a un nuovo riesame conformemente al paragrafo 3 e secondo la procedura di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 2.
Art. 7 quinquies
1. La Commissione tratta i dati personali al fine di svolgere i suoi compiti a norma del presente regolamento e conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati7.
2. L’allegato I e l'allegato Ibis contengono, se disponibili, informazioni relative a persone fisiche figuranti nell’elenco, fornite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni e necessarie per verificare l’identità delle persone interessate. Tali iniziative possono riguardare:
a) cognome e nomi, compresi gli eventuali alias e titoli;
b) data e luogo di nascita;
c) cittadinanza;
d) numero del passaporto e della carta d’identità;
e) codice fiscale e numero di previdenza sociale;
f) genere;
g) indirizzo o altri recapiti;
h) funzione o professione;
i) data di designazione di cui all’articolo 2, paragrafo 3;
Art. 7 sexies
L’allegato I contiene, se disponibili, informazioni relative a persone giuridiche e entità fornite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni e necessarie per verificare l’identità della persona giuridica o dell’entità in questione. Tali informazioni possono riguardare:
a) denominazione;
b) data e luogo di nascita;
c) il numero di registrazione;
d) luogo principale di attività o altri recapiti;
e) data di designazione di cui all’articolo 2, paragrafo 3.
Art. 8
La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle ricevute a norma dell'articolo 5 e relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme o alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.
Art. 9
Il presente regolamento si applica a prescindere dagli eventuali diritti o obblighi riconosciuti o imposti da qualsiasi accordo internazionale, da qualsiasi contratto stipulato o da qualsiasi licenza o permesso concessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 10
1. Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. In attesa che sia adottata la legislazione eventualmente necessaria a tal fine, le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento sono quelle stabilite dagli Stati membri a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 467/2001.
3. Ciascuno Stato membro è responsabile dell'avviamento di procedimenti nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica, gruppo o entità sotto la sua giurisdizione, in caso di violazione di qualunque divieto stabilito dal presente regolamento da parte di tali persone, gruppi o entità.
Art. 11
Il presente regolamento si applica:
a) nel territorio dell’Unione, compreso il suo spazio aereo;
b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
c) a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione;
d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro;
e) a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità, organismo o gruppo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all’interno dell’Unione.
Art. 12
Il regolamento (CE) n. 467/2001 è abrogato.
Art. 13
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 27 maggio 2002. Per il Consiglio Il Presidente M. Arias Cañete (1) Vedi pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale. (2) Proposta del 6 marzo 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (3) Parere espresso l'11 aprile 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).