Sez. 5, Sentenza n. 6491 del 24/01/2005 Ud. (dep. 22/02/2005) Rv. 231426 - 01
NOTIFICAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - ALL'IMPUTATO - IN GENERE | Notifica dell'avviso di conclusione delle indagini eseguita al domicilio dichiarato dall'imputato con esito negativo - Successiva notifica, mediante consegna al difensore, ex art. 161, comma quarto, cod. proc. pen. - Ritualità anche nel caso in cui sopravvenga la custodia cautelare per altro procedimento e ciò non risulti dagli atti - Sussistenza.
NOTIFICAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - ALL'IMPUTATO - IN GENERE
Non sussiste la nullità del decreto di citazione a giudizio qualora l'avviso di conclusione delle indagini sia notificato, ex art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., mediante consegna al difensore, qualora la notifica al domicilio eletto abbia dato esito negativo; né, a tal fine, rileva la circostanza che sia sopravvenuta la custodia cautelare in carcere in seguito ad altro procedimento, qualora ciò non risulti dagli atti e l'imputato abbia omesso di comunicarlo all'autorità procedente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)